Cassazione Civile, Ordinanza n. 32282/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un ragioniere commercialista, assicurato per la responsabilità professionale, aveva svolto anche attività di consulente del lavoro previa comunicazione all’autorità competente. Nell’ambito di tale attività aveva commesso un errore nella comunicazione all’INAIL sull’inquadramento tariffario di una società cliente, con conseguente richiesta risarcitoria da parte della cliente per quanto dovuto all’ente previdenziale e per le sanzioni correlate. Il professionista chiese alla propria assicurazione di tenerlo indenne ai sensi della polizza stipulata nel 1998; la compagnia negò la copertura. In primo grado la domanda fu respinta, sia perché la polizza sarebbe riferita alla sola attività di ragioniere commercialista, sia per mancata prova del pagamento alla cliente. In appello l’impugnazione fu rigettata, con declaratoria di inammissibilità del primo motivo e assorbimento del secondo. In cassazione il ricorrente dedusse: violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello; violazione degli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c. nell’interpretazione della polizza, sostenendo che la copertura dovesse estendersi anche all’attività di consulente del lavoro; violazione dell’art. 342 c.p.c. sulla riproposizione delle prove; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova della responsabilità professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che il cuore della controversia non era l’ampiezza dell’attività professionale consentita al ragioniere commercialista, ma l’estensione dell’oggetto del contratto assicurativo; ha reputato non irragionevole l’interpretazione di merito che limitava la copertura alle attività tipiche del ragioniere commercialista richiamate dalla polizza e non anche alla consulenza del lavoro, poiché il contratto faceva riferimento alle sole norme professionali dei ragionieri commercialisti e non anche alla legge sulla consulenza del lavoro. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle prove per difetto di specificità e il motivo sul fatto decisivo perché ostacolato dalla disciplina della doppia conforme e comunque formulato come critica all’elaborazione del fatto, non a un fatto storico omesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l’inammissibilità dell’appello; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i relativi motivi, evidenziando anche la necessità di specificità delle censure e delle richieste istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale e di ammissibilità dell’appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
La Corte ha escluso la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, ritenendo coerente la lettura della polizza limitata alle attività tipiche del ragioniere commercialista.
La Corte ha escluso che fosse violato il criterio che impone di attribuire alle espressioni un significato coerente con la natura del contratto.
La Corte ha escluso l’applicazione del criterio contro il predisponente, ritenendo non sussistente un dubbio interpretativo idoneo a sovvertire il senso della clausola.
art. 1 della legge n. 12 del 1979
Richiamato per evidenziare che la consulenza del lavoro è attività distinta, svolgibile da alcune categorie professionali, ma non automaticamente inclusa nella polizza riferita ai ragionieri commercialisti.
d.P.R. n. 1067 del 1953
Indicato come testo richiamato dalla polizza per delimitare la professione di ragioniere commercialista.
d.P.R. n. 1068 del 1953
Indicato come testo richiamato dalla polizza per delimitare la professione di ragioniere commercialista.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso in presenza di doppia conforme, secondo il regime vigente ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l’interpretazione delle clausole di una polizza assicurativa e l’individuazione dell’estensione del rischio assicurato sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente o giuridicamente viziata.
- La copertura assicurativa va delimitata in base al testo della polizza e ai richiami normativi in essa contenuti: se il contratto richiama solo la disciplina di una determinata professione, non è consentito estendere la garanzia ad attività ulteriori o diverse non richiamate, anche se astrattamente consentite al professionista assicurato.
- La censura per violazione dei criteri interpretativi degli artt. 1362, 1369 e 1370 c.c. non può risolversi in una mera contrapposizione della lettura proposta dalla parte a quella accolta dal giudice di merito, occorrendo invece una specifica confutazione della ratio interpretativa seguita in sentenza.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è soggetto ai limiti di impugnabilità previsti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre, il motivo è inammissibile se mira non a un fatto storico omesso, ma alla diversa valutazione o elaborazione di elementi già esaminati.
- Le doglianze su prove non ammesse devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione delle richieste istruttorie dedotte e della loro rilevanza decisiva; il mero rinvio agli atti di primo grado non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32214/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →