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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12343/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte del consorzio di gestione di un comparto urbanistico, di quote per oneri consortili relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate in forza di una convenzione urbanistica stipulata con il Comune. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello l'ha invece accolta, ritenendo che l'obbligo di partecipazione al consorzio e di contribuzione avesse fondamento legale nell'art. 23 l. urbanistica n. 1150/1942, che il consorzio avesse natura di associazione atipica con adesione non volontaria per i proprietari del comparto e che gli obblighi di pagamento avessero natura propter rem. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 101, 112, 324 e 346 c.p.c. per avere la corte d'appello pronunciato su una qualificazione giuridica della posizione della cooperativa e sulla opponibilità dei bilanci in assenza di specifica devoluzione e nonostante il giudicato interno; 2) violazione dell'art. 23 l. n. 1150/1942, degli artt. 1321 e 1372 c.c. e dell'art. 18 Cost., contestando che la cooperativa potesse essere considerata consorziata obbligata ex lege senza manifestazione di volontà; 3) violazione dell'art. 1100 c.c., sostenendo che gli oneri consortili non potevano essere qualificati come obbligazioni propter rem e che, comunque, le spese riguardavano beni di terzi già trasferiti al Comune. Il consorzio ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la qualificazione della fattispecie compiuta dal tribunale come consorzio ex art. 23 l. n. 1150/1942 non era stata impugnata e, quindi, era coperta da giudicato interno; da tale qualificazione discendeva il fondamento normativo dell'obbligo di partecipazione e contribuzione della cooperativa, con conseguente irrilevanza delle doglianze sulla mancata adesione volontaria e sulla pretesa estraneità ai bilanci approvati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito; la Corte ha solo osservato, in via incidentale, che le deduzioni sulle opere riferite a beni di terzi erano nuove e generiche. Per effetto del rigetto del ricorso principale, è stato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 L. 17 agosto 1942, n. 1150

    La norma è stata letta come base legale per la costituzione del consorzio urbanistico e per l'obbligo di partecipazione e contribuzione dei proprietari del comparto, anche non volontariamente aderenti.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; censura ritenuta infondata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al giudicato interno; la Corte ha ritenuto formato il giudicato sul punto non impugnato.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la mancata devoluzione in appello di alcune questioni; la doglianza non è stata accolta.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per contestare la configurabilità di un vincolo obbligatorio senza accordo; la Corte ha respinto la censura alla luce della base normativa dell'obbligo.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per negare effetti obbligatori automatici senza consenso; la Corte ha valorizzato il fondamento legale del consorzio.

  • art. 18 Cost.

    Richiamato per contestare l'imposizione di un vincolo associativo obbligatorio; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 1100 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per escludere la natura propter rem degli oneri consortili; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché assorbita.

  • art. 1137, comma 3, c.c.

    Richiamato per affermare che l'omessa convocazione assembleare determina al più annullabilità della delibera, sanata se non impugnata nel termine di legge.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice di primo grado non viene specificamente impugnata, essa passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione attraverso censure che ne presuppongano il contrario.
  • Nei consorzi di urbanizzazione fondati sull'art. 23 della legge urbanistica, l'obbligo di partecipazione e di contribuzione può derivare direttamente dalla legge e non da una libera adesione negoziale dei proprietari del comparto.
  • L'appartenenza al consorzio comporta, secondo la struttura del rapporto così qualificata, il dovere di concorrere alle spese approvate secondo le regole associative, con opponibilità dei bilanci se non specificamente contestata.
  • La mancata convocazione del consorziato all'assemblea, ove rilevante, incide al più sulla validità della delibera in termini di annullabilità e deve essere fatta valere nei termini di impugnazione previsti dalla legge.
  • In cassazione non sono esaminabili censure nuove, generiche o non specificamente dedotte nei gradi di merito quando siano dirette a contestare presupposti fattuali non adeguatamente devoluti.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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