Cassazione Penale, Sentenza n. 11319/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, tramite il difensore Avv. Giuseppe Zanalda, impugnava il decreto con cui la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la confisca di una quota del 50% dell'immobile di Cambiano e di un'autovettura Tiguan, beni ritenuti nella disponibilità del compagno proposto Bresciani Daniel. Le censure miravano a: (i) violazione degli artt. 20, comma 1, e 24 del D.Lgs. n.159/2011, sostenendo che l'immobile era stato acquistato con risorse lecite della ricorrente e dei suoi genitori e che non sussisteva una ragionevole presunzione di acquisizione con proventi illeciti; (ii) violazione degli artt. 20, 23 comma 3, e 24 del D.Lgs. n.159/2011 per carenza di motivazione riguardo alla capacità economica della terza interessata, alla sproporzione della confisca dell'autovettura e all'asserita inesistenza della disponibilità dei beni da parte del proposto. La difesa rilevava inoltre documenti come la concessione del mutuo da parte di Unicredit e pagamenti effettuati dai genitori come prova dell'origine lecita delle risorse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza processuale: il ricorso era proposto dall'avvocato della terza interessata senza valida procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Sebbene fosse presente un atto di designazione dei difensori, tale atto risultava incompleto e ambiguo e non manifestava inequivocabilmente la volontà di conferire procura speciale per la specifica procedura di prevenzione. La Corte ha dunque escluso la possibilità di regolarizzare il difetto con riferimento all'art. 182 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011, art. 20 (comma 1)
La norma delimita i presupposti per sottoporre beni a misure patrimoniali e richiede una ragionevole presunzione che i beni siano acquisiti con proventi illeciti; la censura della ricorrente sosteneva che tale presunzione non sussisteva, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per ragioni procedurali.
Norma che disciplina la confisca nelle misure di prevenzione patrimoniali; la ricorrente contestava l'applicazione della confisca su beni intestati a terzi irreprensibili, ma la Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale senza esaminare la fondatezza delle censure sostanziali.
D.Lgs. n.159/2011, art. 23 (comma 3)
Riferito alla motivazione e criteri di proporzionalità nelle misure patrimoniali; la ricorrente lamentava carenza di motivazione e sproporzione, questioni non esaminate per inammissibilità formale.
Codice di procedura penale, art. 100
Stabilisce l'obbligo, per il terzo che interviene nella procedura penale o di prevenzione, di farsi assistere da difensore munito di procura speciale per esercitare la rappresentanza. La Corte ha ritenuto decisivo il mancato conferimento di una procura speciale valida, dichiarando inammissibile il ricorso.
Codice di procedura civile, art. 182 (comma secondo)
Norma sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza nel processo civile; la Corte ha escluso l'applicazione analogica di tale norma al procedimento penale di prevenzione per sanare la mancanza di procura speciale.
Massime di principio
- In procedimento di misure di prevenzione, il terzo interessato può impugnare i provvedimenti solo tramite difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- Le questioni sostanziali circa l'origine lecita dei beni, la capacità economica del terzo e la proporzionalità della confisca devono essere dedotte e motivate nei gradi di merito, ma non saranno esaminate dalla Cassazione se il ricorso è inammissibile per vizi formali di rappresentanza.
- La regolarizzazione della rappresentanza (es. richiamo all'art. 182 c.p.c.) non trova applicazione automatica nel processo penale di prevenzione: è essenziale curare la forma della procura già dalla fase di impugnazione.
- Quando si contesta una confisca a carico di un terzo, è importante allegare e documentare chiaramente l'origine lecita dei fondi (mutui, pagamenti da familiari, documentazione bancaria) e indicare con precisione il rapporto di disponibilità effettiva tra il proposto e il terzo.
- In assenza di regolare rappresentanza processuale, anche censure fondate sul diritto sostanziale non potranno essere valutate; perciò la cura degli aspetti formali di incarico del difensore è condizione necessaria per ottenere il sindacato giurisdizionale sulle questioni sostanziali.
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