Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per lesioni personali conseguenti a incidente stradale; il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali (artt. 521, 522, 423, 516 c.p.p.) per una presunta riqualificazione in fase di discussione da parte del P.M. senza termine per la difesa e difetto di correlazione tra imputazione originaria (art. 590-bis aggravato ex art. 590-ter c.p.) e la sentenza che ha ritenuto i reati di cui all'art. 590 c.p. e art. 189, comma 7, C.d.S.; 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. nonostante contrasti probatori e richieste ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; 3) errata valutazione della credibilità della persona offesa e contraddizioni non considerate; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.); 5) richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale per mancata motivazione della quantificazione.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: la riqualificazione prospettata dal P.M. in udienza non ha mutato i termini fattuali dell'imputazione ma ha riguardato la qualificazione giuridica del medesimo fatto, per cui non è risultato un pregiudizio effettivo della difesa (anche perché la difesa aveva rinunciato a ulteriori repliche); la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello non era dovuta in assenza di assoluta necessarietà e la valutazione della Corte territoriale era logicamente congrua; la valutazione della credibilità della persona offesa è corretta e soggetta a maggior rigore ma qui risultava corroborata da altri testi e rilievi; l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è adeguatamente motivata tenuto conto delle modalità della condotta, del danno e del comportamento successivo dell'imputato; la richiesta di sospensione della provvisionale è assorbita dal rigetto del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Articolo oggetto della imputazione originaria per lesioni. La Corte osserva che la modifica normativa (L. 23 marzo 2016, n. 41) ha inciso sulla rilevanza dell'art.590-bis e sulla possibilità di applicare l'art.590-ter; ciò ha giustificato la riqualificazione senza mutazione fattuale.
Richiamato in relazione alla aggravante della fuga; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.590-ter rispetto alla condotta di fuga nella specifica configurazione delle lesioni contestate alla luce della modifica legislativa.
Fattispecie colposa di lesioni: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione abbia riguardato soltanto la specie astratta del reato senza implicare una trasformazione fattuale tale da ledere le garanzie difensive.
art. 189, comma 7, Codice della Strada
Norma richiamata per la qualificazione del comportamento (manovra non consentita e conseguenze); la Corte ha ritenuto congrua la correlazione tra fatto materiale e la fattispecie stradale applicata.
art. 521, 522, 423, 516 cod.proc.pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente: la Corte ha valutato che non si è verificata una modificazione radicale dell'imputazione né una lesione dei diritti di difesa tali da integrare nullità non sanata; la richiesta di termine difensivo non è stata tempestivamente dedotta e comunque la difesa aveva rinunciato a repliche.
Norma sul termine per la difesa in caso di modificazione dell'imputazione: la Corte ricorda che l'omessa eccezione alla sua violazione da parte della difesa comporta la sanatoria dell'eventuale nullità di regime intermedio.
art. 507, 495, 468 cod.proc.pen.
Richiamate in relazione alle richieste di escussione e ammissione di mezzi di prova: la Corte evidenzia i limiti della censura in Cassazione quando la parte aveva chiesto l'attivazione di poteri integrativi d'ufficio e non l'ammissione di prove ai sensi dell'art.495.
Norma che regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte conferma il carattere eccezionale di tale strumento e che il rigetto è sindacabile in legittimità solo se emergano lacune decisive nella motivazione.
art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.
Regola sulle dichiarazioni dei testimoni: la Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette al divieto codificato dall'art.192, comma terzo, e possono da sole fondare la condanna purché la credibilità sia accertata e motivata; nel caso, la testimonianza era considerata attendibile e corroborata.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte richiama l'indicazione delle Sezioni Unite che il giudizio è complesso e cumulativo (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza) e include anche il comportamento successivo; ha ritenuto sussistenti elementi di disvalore tali da escludere l'applicazione.
Richiamato come parametro per valutare la gravità della condotta e l'entità del danno ai fini dell'art.131-bis; la Corte ha effettuato il bilanciamento richiesto tra modalità, danno e colpevolezza.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: utilizzata per inquadrare le deduzioni del ricorrente (lett. b, d, e) e per chiarire i limiti del sindacato di legittimità, specie quando le censure riproducono valutazioni di merito già affrontate.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto operata in udienza dal P.M. non comporta di per sé nullità se non comporta una trasformazione radicale degli elementi fattuali essenziali e se la difesa non dimostra un pregiudizio concreto; è decisivo valutare se l'imputato abbia potuto difendersi sull'oggetto reale dell'accusa.
- L'omessa richiesta tempestiva del termine a difesa o la rinuncia a repliche può sanare la presunta violazione procedurale; le eccezioni di nullità di regime intermedio devono essere sollevate immediatamente per evitare la sanatoria.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: va concessa solo se le prove già raccolte sono insufficienti in modo oggettivo e decisivo e se la mancata acquisizione ha inciso sulla possibilità di decidere; il giudizio di necessità è in gran parte rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o lacune decisive nella motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e adeguatamente motivate, costituire elemento decisivo per la condanna, purché vi sia un'accurata valutazione della loro attendibilità e, preferibilmente, elementi di riscontro o corroborazione.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è necessario il bilanciamento positivo di più indicatori (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza e comportamento successivo); la negativa valutazione anche di un indicatore può precludere l'applicazione.
- La sospensione dell'efficacia esecutiva di provvisionali civili è soggetta a prova di pregiudizio eccessivo per il debitore (es. stato di palese insolvenza o distruzione di bene non reintegrabile) e non è concessa automaticamente in caso di impugnazione penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29502/2025 del 13/08/2025
- Sentenza penale · 13 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2025 del 13/08/2025
- Sentenza penale · 13 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29482/2025 del 13/08/2025
- Sentenza penale · 13 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29483/2025 del 13/08/2025
- Sentenza penale · 13 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29484/2025 del 13/08/2025
- Sentenza penale · 13 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29486/2025 del 13/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →