Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per lesioni personali conseguenti a incidente stradale; il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali (artt. 521, 522, 423, 516 c.p.p.) per una presunta riqualificazione in fase di discussione da parte del P.M. senza termine per la difesa e difetto di correlazione tra imputazione originaria (art. 590-bis aggravato ex art. 590-ter c.p.) e la sentenza che ha ritenuto i reati di cui all'art. 590 c.p. e art. 189, comma 7, C.d.S.; 2) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. nonostante contrasti probatori e richieste ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; 3) errata valutazione della credibilità della persona offesa e contraddizioni non considerate; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.); 5) richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale per mancata motivazione della quantificazione.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: la riqualificazione prospettata dal P.M. in udienza non ha mutato i termini fattuali dell'imputazione ma ha riguardato la qualificazione giuridica del medesimo fatto, per cui non è risultato un pregiudizio effettivo della difesa (anche perché la difesa aveva rinunciato a ulteriori repliche); la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello non era dovuta in assenza di assoluta necessarietà e la valutazione della Corte territoriale era logicamente congrua; la valutazione della credibilità della persona offesa è corretta e soggetta a maggior rigore ma qui risultava corroborata da altri testi e rilievi; l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è adeguatamente motivata tenuto conto delle modalità della condotta, del danno e del comportamento successivo dell'imputato; la richiesta di sospensione della provvisionale è assorbita dal rigetto del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod.pen.

    Articolo oggetto della imputazione originaria per lesioni. La Corte osserva che la modifica normativa (L. 23 marzo 2016, n. 41) ha inciso sulla rilevanza dell'art.590-bis e sulla possibilità di applicare l'art.590-ter; ciò ha giustificato la riqualificazione senza mutazione fattuale.

  • art. 590-ter cod.pen.

    Richiamato in relazione alla aggravante della fuga; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.590-ter rispetto alla condotta di fuga nella specifica configurazione delle lesioni contestate alla luce della modifica legislativa.

  • art. 590 cod.pen.

    Fattispecie colposa di lesioni: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione abbia riguardato soltanto la specie astratta del reato senza implicare una trasformazione fattuale tale da ledere le garanzie difensive.

  • art. 189, comma 7, Codice della Strada

    Norma richiamata per la qualificazione del comportamento (manovra non consentita e conseguenze); la Corte ha ritenuto congrua la correlazione tra fatto materiale e la fattispecie stradale applicata.

  • art. 521, 522, 423, 516 cod.proc.pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente: la Corte ha valutato che non si è verificata una modificazione radicale dell'imputazione né una lesione dei diritti di difesa tali da integrare nullità non sanata; la richiesta di termine difensivo non è stata tempestivamente dedotta e comunque la difesa aveva rinunciato a repliche.

  • art. 519 cod.proc.pen.

    Norma sul termine per la difesa in caso di modificazione dell'imputazione: la Corte ricorda che l'omessa eccezione alla sua violazione da parte della difesa comporta la sanatoria dell'eventuale nullità di regime intermedio.

  • art. 507, 495, 468 cod.proc.pen.

    Richiamate in relazione alle richieste di escussione e ammissione di mezzi di prova: la Corte evidenzia i limiti della censura in Cassazione quando la parte aveva chiesto l'attivazione di poteri integrativi d'ufficio e non l'ammissione di prove ai sensi dell'art.495.

  • art. 603 cod.proc.pen.

    Norma che regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte conferma il carattere eccezionale di tale strumento e che il rigetto è sindacabile in legittimità solo se emergano lacune decisive nella motivazione.

  • art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.

    Regola sulle dichiarazioni dei testimoni: la Corte ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette al divieto codificato dall'art.192, comma terzo, e possono da sole fondare la condanna purché la credibilità sia accertata e motivata; nel caso, la testimonianza era considerata attendibile e corroborata.

  • art. 131-bis cod.pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte richiama l'indicazione delle Sezioni Unite che il giudizio è complesso e cumulativo (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza) e include anche il comportamento successivo; ha ritenuto sussistenti elementi di disvalore tali da escludere l'applicazione.

  • art. 133 cod.pen.

    Richiamato come parametro per valutare la gravità della condotta e l'entità del danno ai fini dell'art.131-bis; la Corte ha effettuato il bilanciamento richiesto tra modalità, danno e colpevolezza.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: utilizzata per inquadrare le deduzioni del ricorrente (lett. b, d, e) e per chiarire i limiti del sindacato di legittimità, specie quando le censure riproducono valutazioni di merito già affrontate.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto operata in udienza dal P.M. non comporta di per sé nullità se non comporta una trasformazione radicale degli elementi fattuali essenziali e se la difesa non dimostra un pregiudizio concreto; è decisivo valutare se l'imputato abbia potuto difendersi sull'oggetto reale dell'accusa.
  • L'omessa richiesta tempestiva del termine a difesa o la rinuncia a repliche può sanare la presunta violazione procedurale; le eccezioni di nullità di regime intermedio devono essere sollevate immediatamente per evitare la sanatoria.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: va concessa solo se le prove già raccolte sono insufficienti in modo oggettivo e decisivo e se la mancata acquisizione ha inciso sulla possibilità di decidere; il giudizio di necessità è in gran parte rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o lacune decisive nella motivazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e adeguatamente motivate, costituire elemento decisivo per la condanna, purché vi sia un'accurata valutazione della loro attendibilità e, preferibilmente, elementi di riscontro o corroborazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è necessario il bilanciamento positivo di più indicatori (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza e comportamento successivo); la negativa valutazione anche di un indicatore può precludere l'applicazione.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva di provvisionali civili è soggetta a prova di pregiudizio eccessivo per il debitore (es. stato di palese insolvenza o distruzione di bene non reintegrabile) e non è concessa automaticamente in caso di impugnazione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.