Cassazione Penale, Sentenza n. 29483/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze per due motivi principali: (I) violazione e errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (riconoscimento della "lieve entità"), sostenendo che le cessioni erano di modesta entità, il numero di acquirenti contenuto e mancavano canali stabili di approvvigionamento; la Corte territoriale, a suo dire, non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli indici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Murolo). (II) vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. (determinazione della pena): censura della individuazione della pena-base (rilevando che la Corte avrebbe fissato la pena-base al di sopra del minimo edittale senza adeguata motivazione, senza individuare il reato ritenuto "più grave" e senza spiegare il criterio degli aumenti per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla lieve entità: la Corte d'appello aveva effettuato una valutazione complessiva dei dati probatori (assiduità delle condotte, pluralità dei destinatari, durata dell'attività, qualità eterogenea delle sostanze, esistenza di una rudimentale organizzazione e di una utenza dedicata) e correttamente escluso la fattispecie di lieve entità alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (Murolo). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena-base poco superiore al minimo edittale, considerata frutto del potere discrezionale del giudice e adeguatamente motivata in relazione alla pluralità e gravità dei fatti e alla predominanza degli episodi relativi alla cocaina; gli aumenti per continuazione sono stati ritenuti congruamente quantificati e non richiedenti una motivazione dettagliata per ogni singolo aumento, purché il calcolo rientri nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese (la sentenza opera il rigetto e la condanna del ricorrente; il testo si interrompe ma l'esito è il rigetto).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La disposizione sul "fatto di lieve entità" deve essere valutata con giudizio complessivo su tutti gli indici (quantitativi, qualitativi, modalità, mezzi, circostanze). La Corte ha applicato il principio secondo cui gli indici possono compensarsi/neutralizzarsi, ma uno di essi può risultare assorbente solo dopo la valutazione complessiva; qui la pluralità di elementi (assiduità, pluralità di destinatari, durata, organizzazione rudimentale, eterogeneità delle sostanze) ha escluso la lieve entità.
L'art. 133 fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha esercitato il potere discrezionale entro i parametri di legge e ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando la pluralità e la gravità dei fatti e la maggior gravità delle condotte relative alla cocaina.
Richiamato dalla difesa per sottolineare la discrezionalità del giudice nella scelta della pena; la Cassazione ha ricordato che tale discrezionalità è ammessa ma va motivata e qui la motivazione è stata ritenuta adeguata.
Sez. U, n. 51063/2018 (Murolo)
La sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito che la valutazione degli indici del comma 5 art. 73 deve essere complessiva, non alternativa, e che possono intervenire rapporti di compensazione/neutralizzazione tra gli indici; la Corte di Cassazione ha applicato questo principio per valutare la decisione della Corte d'appello e ha ritenuto che quest'ultima abbia effettivamente vagliato tutti gli aspetti rilevanti.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 il giudice deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli indici (quantità, qualità della sostanza, modalità, mezzi, circostanze, durata, destinatari). Non è sufficiente che un singolo elemento sia favorevole: va motivata la prevalenza o la compensazione tra elementi.
- La presenza di una "piazza di spaccio" o anche di una organizzazione, seppure rudimentale, capace di assicurare una diffusione stabile della sostanza sul mercato, è indice contrario al riconoscimento della lieve entità anche quando le singole cessioni siano di modica quantità.
- La determinazione della pena-base rientra nel potere discrezionale del giudice e può essere fissata al di sopra del minimo edittale se adeguatamente motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; in Cassazione la censura sulla congruità della pena è ammissibile solo se emerge manifesto arbitrio, illogicità o contraddittorietà.
- In tema di continuazione non è necessario motivare singolarmente ogni aumento quando la motivazione complessiva mostra il criterio seguito e gli aumenti sono contenuti e nei limiti di legge (es. rispetto al triplo della pena-base).
- In sede di ricorso per cassazione il sindacato è limitato ai profili di legittimità: errori di diritto, motivazione manifestamente illogica o insufficiente rispetto ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, non una rivalutazione dei fatti di merito.
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