Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato condanne per un'associazione finalizzata al traffico di cocaina ed eroina (art. 74 d.P.R. 309/1990) e numerosi reati-fine correlati, nonché reati accessori (detenzione armi, autoriciclaggio, tentata estorsione). Le censure principali erano: vizio di motivazione e insufficienza probatoria (contestando che dalle intercettazioni non emergerebbero consegne o ruoli concreti); errata qualificazione giuridica (associazione vs concorso continuato); mancato riconoscimento o errata valutazione di circostanze attenuanti (in particolare effetti della collaborazione e dell'anticipato rito abbreviato) e della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; vizi nel calcolo della pena e degli aumenti ex art. 81 cod. pen.; contestazioni sulla confisca e sulla provenienza di alcuni beni; questioni procedurali relative al mancato esame di memorie difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e, in via generale, ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente le sue conclusioni. In particolare: è stata confermata la sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (elementi indicativi: ripetitività delle forniture, canali esteri organizzati, mezzi e strumenti dedicati, laboratorio, contabilità e ripartizione utili, affectio societatis); è stata condivisa la qualificazione di ruolo apicale/organizzativo/finanziario attribuita a taluni imputati (es. Chionna, Di Summa, Licaj) e la partecipazione degli altri nei ruoli contestati; ritenute fondate le valutazioni sulla responsabilità per i reati-fine e sugli aumenti di pena per continuazione; è stata respinta la richiesta di ritenere il gioco d'azzardo estraneo alle "attività speculative" ai fini dell'art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio); sono state rigettate le doglianze generiche e aspecifiche relative alla motivazione, alla mancata valutazione di memorie e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Di conseguenza le condanne e le misure patrimoniali impugnate sono rimaste sostanzialmente confermate.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
Definisce gli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: pactum sceleris, programma criminoso indeterminato e minimo grado di organizzazione. La Corte ha ritenuto che indici fattuali (canali di rifornimento stabili, mezzi dedicati, laboratorio, contabilità, ripetitività) dimostrino l'esistenza dell'associazione e l'affectio societatis
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
art. 73 comma 5 e comma 7
Comma 5 (fatto di lieve entita'): la Corte ricorda che la valutazione è complessiva e che indici quali il dato ponderale, le modalita', le risorse e la ripetitivita' possono escluderla. Comma 7 (attenuante per collaborazione in materia di stupefacenti): la Corte ha applicato/valutato questa attenuante con riguardo alla tempestivita' e al contenuto effettivo della collaborazione, escludendone la piena efficacia se tardiva o ridondante rispetto a elementi già acquisiti
Codice penale
art. 416, art. 416-bis.1, art. 61-bis, art. 81, art. 133, art. 648-ter.1
Art. 416 e correlati: principi sulla partecipazione associativa; art. 416-bis.1 citata come aggravante connessa a modalita' 'mafiose'; art. 61-bis e ricorrenza di aggravanti/recidiva: richiedono motivazione specifica per riconoscimento; art. 81 regolamenta gli aumenti per il reato piu' grave e i reati satellite (la Corte conferma che l'aumento minimo va valutato complessivamente); art. 133 disciplina il bilanciamento delle circostanze e la determinazione della pena (richiesta motivazione rafforzata se forte scostamento dal minimo edittale); art. 648-ter.1 (autoriciclaggio/riciclaggio): la Corte interpreta il concetto di "attività speculative" in senso ampio, comprendendo anche gioco d'azzardo e scommesse quando sono idonee a rendere non tracciabili i proventi illeciti
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att., art. 603, art. 606 comma 1 lett. e), art. 613
Art. 173 disp. att.: regole di filtro dei motivi; art. 603 cod. proc. pen.: testimonianze/dichiarazioni del collaborante (valutate dal giudice di merito); art. 606(1)(e): limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione dei fatti (non è consentita una rivalutazione dei fatti se non sussistono carenze logiche manifeste); art. 613: procedimento di impugnazione e rappresentanza (es. ricorso personale non ammesso)
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la Corte valorizza indici sistematici: ripetitività delle forniture, organizzazione di canali esteri, mezzi/modifiche per trasporto, laboratori, contabilità e ripartizione degli utili; la mera occasionalità o la semplice compresenza non sono sufficienti.
- Il fornitore estero può essere considerato parte dell'associazione se vi è una disponibilità stabile e continuativa a rifornire il sodalizio e la coscienza/volontà di contribuire al programma criminoso; non è necessaria la conoscenza di tutti i singoli associati.
- La valutazione dell'eventuale fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) è complessiva: il dato ponderale può risultare decisivo quando esistono altre evidenze di organizzazione e professionalità criminale.
- La rilevanza della collaborazione o delle dichiarazioni del collaborante dipende da tempestività, novità e attendibilità: la collaborazione tardiva o limitata a fatti già noti può non produrre effetti attenuanti significativi.
- Il gioco d'azzardo e le scommesse possono rientrare nelle "attività speculative" ai fini del reato di autoriciclaggio quando siano usati sistematicamente per rendere non tracciabili i proventi illeciti.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: occorre dimostrare la manifesta illogicità o l'omissione di elementi essenziali; non è consentita una rivalutazione dei fatti o la proposta di una diversa, plausibile ricostruzione probatoria.
- Doglianze generiche o non specificamente ancorate ai punti decisivi della motivazione di merito sono inammissibili: il ricorso per cassazione richiede specificità nel far emergere come l'omesso esame di un elemento avrebbe scardinato il giudizio.
- La rinuncia ai motivi in appello limita la possibilità di censura in cassazione: chi rinuncia non può poi dolersi della mancata decisione sulle questioni rinunciate.
- Sul piano sanzionatorio, il giudice di merito ha ampia discrezionalità; tuttavia, se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale è richiesta motivazione rafforzata che espliciti i criteri adottati (art. 132-133 cod. pen.).
- Per contestare misure ablative (confisca/sproporzione) è necessario fornire prova specifica della legittima provenienza o della proporzionalità rispetto ai redditi; deduzioni generiche non sono persuasive.
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