Cassazione Penale, Sentenza n. 29486/2025 del 13/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/02/2025 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione della somma di euro 224.915,23 derivante dalla liquidazione di una polizza vita intestata alla nonna deceduta e confluita sul conto dell'indagato. La difesa sosteneva che la somma era pervenuta iure hereditatis, quindi lecita e non pertinente al reato; che il provvedimento genetico era stato formato come sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art. 85-bis e art. 240-bis), mentre il giudice non aveva mai richiesto né motivato un sequestro per equivalente ex art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/90; e che mancava la motivazione sul periculum in mora. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto invece che il giudice per le indagini preliminari avesse disposto il sequestro in forma diretta e per equivalente ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, sottoponendo a sequestro diverse somme confluite sul conto dell'indagato, compresa la liquidazione della polizza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondata la doglianza difensiva, confermando che dall'istruttoria e dal contenuto del provvedimento genetico emergeva l'applicazione della misura reale in funzione di una confisca per equivalente ex art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/90. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Massini) sul tema della distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, e ha affermato che la confisca per equivalente può colpire somme anche non direttamente riconducibili causalmente al reato e anche beni sopravvenuti dopo l'esecuzione del sequestro fino al momento dell'adozione della confisca. Inoltre la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul periculum in mora richiamata dal Tribunale del riesame e integrata dall'atto di gravame, e ha ricordato il potere integrativo del giudice dell'appello cautelare di colmare eventuali lacune motivazionali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 7-bis
"legittimo il sequestro strumentale alla confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore equivalente al profitto o prodotto del reato"
La norma autorizza il sequestro/prevenzione finalizzato alla confisca per equivalente: può essere applicata anche quando il bene non risulti causalmente riconducibile al reato, purché abbia valore corrispondente al profitto del reato.
d.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis
Prevede la confisca per sproporzione in contesti speciali (richiamata nel procedimento genetico dalla difesa). Nel caso, la Corte ha distinto tale figura dalla confisca per equivalente e ha ritenuto prevalente l'interpretazione per equivalente ai sensi dell'art. 73.
Codice penale, art. 240
Disciplina la confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo può essere disposto in funzione di tale confisca. Nel caso la motivazione originaria faceva riferimento alla confisca finalizzata al profitto.
Codice penale, art. 240-bis
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto che non fosse applicata la confisca per sproporzione nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 321
Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e richiede motivazione anche sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse soddisfacente o integrata dal giudice del riesame.
Massime di principio
- La confisca per equivalente può colpire somme o beni che non siano causally riconducibili al reato: non è necessario che la somma sequestrata derivi materialmente dal delitto purché il valore corrisponda al profitto.
- La distinzione fra confisca diretta e confisca per equivalente dipende dall'accertamento del nesso di pertinenzialità tra bene e reato; la giurisprudenza delle Sezioni Unite chiarisce quando la confisca del denaro è diretta e quando per equivalente.
- La circostanza che una somma sia stata acquisita per successione o sopravvenga dopo l'inizio del procedimento non esclude automaticamente l'applicabilità della confisca per equivalente fino al momento dell'adozione della confisca.
- Il giudice dell'appello cautelare ha poteri integrativi: può colmare lacune motivazionali del provvedimento di prima istanza, ricostruendone e integrandone le ragioni, anche sul periculum in mora.
- In materia di misure reali il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; vizi di merito o rivalutazioni fattuali sono difficilmente rimesse al sindacato di legittimità se non configurano insufficiente motivazione o violazioni normative.
- La prova della lecita provenienza del singolo importo non impedisce di per sé l'imposizione di una misura reale per equivalente se ricorrono le condizioni previste dalla norma e motivate dal giudice.
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