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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29484/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 in relazione all'art.76 del T.U. (DPR 30/05/2002, n.115) per aver, nella domanda di patrocinio a spese dello Stato del 13/01/2017, omesso di indicare la reale composizione del nucleo familiare (omettendo di includere la convivente Luisella Guiotto) e dichiarato un reddito personale di €3.000,00 mentre sosteneva di non avere alcun reddito effettivo. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la contestata inesattezza sul reddito personale e confermato che il reddito della convivente doveva essere computato ai fini del calcolo del requisito, oltre a valutare correttamente i termini di sospensione della prescrizione. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) erronea inclusione della convivente nel nucleo e il cumulamento dei redditi; (2) difetto del requisito psicologico (assenza di dolo); (3) estinzione del reato per prescrizione per errato conteggio dei giorni di sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il calcolo del periodo di sospensione della prescrizione operato dalla Corte territoriale (in particolare i rinvii dovuti all'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali producono sospensione della prescrizione) e ha ritenuto infondati i motivi relativi alla convivenza e al dolo: ai fini del patrocinio a spese dello Stato si computa il reddito di chiunque conviva e contribuisca alla vita comune, indipendentemente da un vincolo affettivo o giuridico; le false indicazioni o omissioni rilevanti per l'art.95 integrano il reato se sorrette dal dolo generico e la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto era ritenuta adeguata. Conseguentemente il dispositivo ha confermato l'efficacia della pronuncia di merito, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.95 DPR 30 maggio 2002, n.115 (TUSG)

    La norma incrimina le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che anche omissioni parziali rilevanti integrano il reato se sorrette dal dolo generico, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per il beneficio

  • art.76 DPR 30 maggio 2002, n.115 (TUSG)

    Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che nel reddito rilevante per il patrocinio va computato anche il reddito di qualunque coabitante che contribuisca alla vita comune; non è richiesta una convivenza basata su vincoli affettivi o giuridici

  • art.76, comma 4 DPR 30 maggio 2002, n.115 (TUSG)

    Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi

    La Corte ha ritenuto questa disposizione inapplicabile nel caso concreto, non essendovi un conflitto di interessi o diritti della personalità che giustifichi il computo del solo reddito personale

  • art.157 cod. pen. (prescrizione)

    La questione di prescrizione è stata esaminata e risolta sulla base del computo dei periodi di sospensione; la Corte ha ritenuto che i rinvii indicati determinino sospensione efficace e che alla data della sentenza di appello la prescrizione non era maturata

  • art.159, comma primo, n.3 cod. pen.

    La Corte ha precisato che il limite massimo di 60 giorni previsto da questa norma non si applica ai casi in cui il difensore aderisce all'astensione collettiva dalle udienze; tali rinvii producono sospensione della prescrizione senza il limite citato

  • art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che, se il ricorso denunzia error in procedendo, la Cassazione è anche giudice del fatto e può esaminare gli atti processuali per valutare il computo dei termini, confermando qui la correttezza del calcolo dei rinvii

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito rilevante comprende il reddito di chiunque conviva e contribuisca alla vita comune; non è necessaria una convivenza fondata su vincoli affettivi o giuridici
  • Le false indicazioni o le omissioni nella dichiarazione per il patrocinio integrano il reato di cui all'art.95 anche se, ex post, tali alterazioni risultino ininfluenti ai fini del superamento del limite di reddito
  • L'elemento soggettivo richiesto dall'art.95 è il dolo generico: l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude automaticamente il dolo e va provato in termini difensivi che manchi intenzionalità
  • I rinvii processuali dovuti all'adesione del difensore all'astensione collettiva determinano sospensione del corso della prescrizione e non rientrano nel limite di 60 giorni previsto dall'art.159 cod. pen.; pertanto vanno attentamente computati nel calcolo della prescrizione
  • In Cassazione, quando si deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti per valutare il conteggio dei termini; tuttavia, se il ricorso è dichiarato inammissibile, eventuali cause estintive sopravvenute non impediscono il consolidarsi della pronuncia di condanna
  • Per contestare con successo in sede di impugnazione la sussistenza del dolo occorre argomentare e dimostrare concretamente la natura colposa o l'assenza di volontarietà nella condotta, non limitandosi a rilievi tautologici o reiterativi già valutati nei gradi di merito

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