Cassazione Penale, Sentenza n. 29502/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Acierno Francesca, titolare di una ditta individuale omonima, era stata condannata per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 per avere emesso, tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2014, n. 24 fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Società cooperativa Vigliena Trasporti s.r.l., per un importo complessivo di €331.600,00 (IVA indicata €72.952,00). Il Tribunale di Napoli e la Corte d'appello di Napoli avevano ritenuto provata la responsabilità penale e avevano inflitto la pena di 1 anno di reclusione (con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva). Con il ricorso per cassazione la difesa ha articolato tre motivi: (1) travisamento della prova (errata indicazione dell'organo che svolse l'accertamento e inesatta rappresentazione del dato della non operatività della ditta/persona fisica); (2) mancata prova dell'elemento soggettivo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 (dolo finalizzato a consentire a terzi l'evasione fiscale), in particolare mancata prova di rapporti o consapevolezza tali da dimostrare la finalità evasiva; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. relativa alla possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (le imprecisioni indicate non erano decisive e la ditta individuale non è distinta dalla persona dell'imprenditore), ha accolto il secondo motivo ritenendo che la Corte di merito aveva tratto il dolo specifico "in re ipsa" senza adeguata motivazione, e ha assorbito il terzo motivo in conseguenza dell'annullamento per vizio sulla prova del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. In particolare: il primo motivo è stato respinto; il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché la Corte d'appello aveva errato nell'assumere che il dolo specifico fosse manifestamente insito nell'emissione delle fatture e non aveva fornito argomentazioni probatorie adeguate; il terzo motivo è stato assorbito e rimesso alla valutazione del giudice di merito nel nuovo giudizio. La decisione sottolinea che il dolo specifico previsto dall'art. 8 richiede prova puntuale (anche tramite indici, come rapporti opachi, numero elevato di fatture verso lo stesso soggetto, vantaggio economico per l'emittente, conoscenza dell'illiceità da parte dell'utilizzatore), e non può essere presunto automaticamente.
Norme richiamate
"al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"
Il reato richiede dolo specifico: non basta che le fatture siano false, occorre prova che l'emittente abbia agito con la finalità di consentire a terzi l'evasione fiscale; tale dolo non è in re ipsa e va dimostrato con argomentazioni probatorie (anche tramite indici).
Norma sulla particolare tenuità del fatto (causa di non punibilità) sollevata dalla difesa; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito l'applicabilità della norma, avendo annullato la sentenza per carenza probatoria rispetto al dolo specifico, pertanto la valutazione resta rimessa al giudice di rinvio.
codice penale, art. 161, comma finale
Richiamato in relazione all'effetto della recidiva qualificata sul calcolo della prescrizione: la recidiva, anche se ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, può produrre efficacia ai fini del differimento del termine massimo prescrizionale.
Massime di principio
- Per i reati previsti dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è necessario provare il dolo specifico (la volontà di consentire a terzi l'evasione fiscale); tale elemento non può essere presunto automaticamente dall'emissione di fatture false.
- La prova del dolo specifico può essere costruita mediante indici confluenti: rapporti opachi con l'utilizzatore delle fatture, numero elevato di fatture emesse a un medesimo soggetto, vantaggi economici per l'emittente privi di causa economica, conoscenza della illiceità da parte dell'utilizzatore, comportamenti successivi che dimostrino la finalità evasiva.
- In caso di ditta individuale, la distinzione tra "ditta" e "persona fisica" è giuridicamente scarna: la mancata conoscenza del soggetto fisico nel luogo di esercizio può essere un indice della non operatività della ditta, ma non è di per sé decisiva se il materiale probatorio complessivo dimostra o confuta la condotta contestata.
- Errori formali sulla circostanza di chi abbia effettuato l'accertamento (es. Guardia di Finanza vs. Agenzia delle Entrate) sono irrilevanti salvo che siano decisivi ai fini della prova; il ricorso per travisamento della prova deve dimostrare la decisività dell'errore per la decisione impugnata.
- La particolarità della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p. deve essere valutata concretamente e non è automatica: va esaminata dal giudice del merito alla luce dell'intero quadro probatorio.
- La presenza di una recidiva qualificata può influire sul calcolo della prescrizione anche se la recidiva è stata surrogata da attenuanti equivalenti: occorre verificarne gli effetti ai fini del termine prescrizionale.
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