Cassazione Civile, Ordinanza n. 19696/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato in ambito forense/professionale dopo un esposto di una collega ingegnere, la quale sosteneva che due professionisti avessero ricevuto incarichi di progettazione e direzione lavori relativi a un intervento edilizio in sostituzione di lei, in violazione di precedenti accordi negoziali che, a suo dire, le avrebbero dovuto garantire il conferimento degli incarichi. Il consiglio di disciplina territoriale irrogava la censura; il consiglio nazionale, adito in appello disciplinare, confermava la responsabilità ma sostituiva la sanzione con l’ammonizione, ritenendo sufficiente, ai fini deontologici, l’esistenza di un diritto soggettivo dell’esponente al conferimento dell’incarico sulla base degli atti negoziali, anche senza un incarico già formalmente conferito. I ricorrenti in Cassazione deducevano: 1) travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., per errata lettura dei documenti negoziali e per avere ritenuto in continuità accordi che, secondo loro, erano invece inefficaci o superati da successivi atti definitivi; 2) eccesso di potere, contraddittorietà, violazione del principio di legalità e del principio di tipicità della sanzione disciplinare, sostenendo che non vi fosse alcun incarico professionale precedente in capo alla collega, sicché mancavano i presupposti degli artt. 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice deontologico; inoltre censuravano l’irrogazione dell’ammonizione, sanzione non prevista dall’art. 45 del R.D. 2537/1925; 3) contrasto logico-giuridico nella motivazione, per la coexistente evocazione di accordi di fatto e di accordi negoziali scritti. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e ha ritenuto che le norme deontologiche invocate presuppongano un incarico professionale già effettivamente conferito ad altro professionista, non un mero diritto al futuro conferimento; nel caso concreto, invece, la decisione impugnata riconosceva che i ricorrenti avevano appreso della rivendicazione della collega solo dopo aver già ricevuto i propri incarichi. Ha inoltre rilevato che l’ammonizione non è prevista dall’art. 45 del R.D. 2537/1925, che contempla solo avvertimento, censura, sospensione e cancellazione. Il ricorso è stato quindi accolto sul secondo motivo, con assorbimento degli altri due, cassazione della decisione disciplinare e rinvio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri in diversa composizione; quanto al resistente indicato come Consiglio Nazionale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ritenuto organo terzo e non parte legittimata passivamente; ha invece accolto il secondo motivo di ricorso proposto contro la decisione disciplinare, ritenendo che le fattispecie deontologiche contestate presupponessero un incarico professionale già conferito ad altro ingegnere e che, in concreto, tale presupposto non risultasse integrato. Ha inoltre osservato che la sanzione dell’ammonizione non è contemplata dall’art. 45 del R.D. 2537/1925. Per l’effetto ha cassato la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti quanto al Consiglio Nazionale, e a carico dell’Ordine territoriale quanto ai ricorrenti, secondo il dispositivo riportato nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della decisione per error in procedendo e asserito travisamento probatorio.
Invocato per denunciare la decisione fondata su una supposta erronea percezione del contenuto documentale.
art. 13.1 Codice Deontologico degli Ingegneri
L’Ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione
La Corte lo interpreta come norma che presuppone, per operare, un incarico professionale già conferito.
art. 13.4 Codice Deontologico degli Ingegneri
L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione
La Corte afferma che l’illecito postula la sostituzione o sottrazione di un incarico già effettivamente conferito a un altro professionista.
art. 13.5 Codice Deontologico degli Ingegneri
L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine
Secondo la Corte, la norma opera solo quando esista già un incarico affidato ad altri e si configuri un effettivo subentro.
art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la violazione del principio di legalità nell’esercizio del potere disciplinare.
art. 45 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
La Corte afferma che la disposizione contempla tassativamente solo avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall’albo, non l’ammonizione.
Richiamato nel contesto del dibattito sul travisamento della prova e sul rimedio revocatorio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Menionato nella descrizione dei giudizi paralleli intrapresi dall’esponente per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conferire l’incarico professionale.
Massime di principio
- Le norme deontologiche che reprimono il subentro scorretto in un incarico professionale presuppongono l’esistenza di un incarico già effettivamente conferito a un altro professionista; non è sufficiente la mera pretesa al futuro conferimento o un accordo preliminare non ancora tradottosi in un incarico attuale.
- In materia disciplinare professionale vale il principio di tipicità delle sanzioni: l’organo giudicante non può irrogare sanzioni diverse da quelle espressamente previste dalla fonte normativa applicabile.
- Quando un motivo di ricorso denuncia travisamento del contenuto oggettivo di atti e documenti, la doglianza è ammissibile solo se l’erronea percezione documentale incide in modo decisivo sulla ricostruzione del fatto rilevante e sul presupposto giuridico della decisione.
- La responsabilità deontologica per subentro in incarico altrui richiede, oltre alla conoscenza della situazione, che il professionista subentrante operi in un contesto in cui il precedente incarico sia già esistente e opponibile; la conoscenza di mere rivendicazioni non basta, da sola, a integrare l’illecito.
- L’organo nazionale di disciplina professionale, in quanto espressione di giurisdizione speciale terza, non è necessariamente parte legittimata passiva nel giudizio di legittimità avverso la decisione disciplinare.
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