Cassazione Civile, Ordinanza n. 03694/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 31 ottobre 1999, richiamata come fonte di un obbligo di pagamento a carico dei ricorrenti. In primo grado la domanda dei controparte era stata rigettata; la Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame ritenendo che la scrittura regolasse un rapporto obbligatorio personale e autonomo rispetto a un'associazione sportiva no profit alla quale le parti risultavano collegate. I ricorrenti per cassazione hanno proposto tre motivi: 1) hanno denunciato violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e travisamento di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo errato la scrittura privata, trascurandone il contenuto complessivo e la sua connessione con l'attività associativa; 2) hanno dedotto violazione dell'art. 1354 c.c., assumendo che la scrittura fosse nulla perché volta, in sostanza, a regolare la cessione di quote partecipative di un'associazione no profit in contrasto con norme imperative e con lo statuto; 3) hanno lamentato un errore relativo all'improcedibilità dell'appello per una clausola statutaria che vietava di adire l'autorità giudiziaria per controversie connesse all'attività associativa, sostenendo che la domanda era stata proposta dai controparte quali soci e che quindi la clausola avrebbe dovuto operare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi tendevano, sotto l'apparente veste di violazioni di legge e travisamento, a sollecitare una nuova valutazione del contenuto della scrittura privata e dei fatti accertati dalla Corte d'appello, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva affermato sia l'estraneità del rapporto all'associazione sia la mancata prova dell'incidenza dello statuto sul rapporto obbligatorio. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché anch'esso diretto a contestare un accertamento di fatto e, comunque, non adeguatamente confrontato con la duplice motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'improcedibilità dell'appello sia perché il rapporto era tra privati, sia perché sulla questione si era formato giudicato interno per mancata proposizione di appello incidentale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in tema di promessa di pagamento / riconoscimento di debito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile come rivalutazione dei fatti.
Invocato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte non ne esamina il merito poiché la doglianza è diretta a contestare l'apprezzamento fattuale del giudice di appello.
Deducendo la nullità della scrittura per contrasto con norme imperative, la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con tutte le rationes decidendi e perché presuppone una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto decisivo e non per contestare la diversa lettura o valorizzazione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per la violazione di legge; la Corte precisa che la doglianza è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a rivalutare il fatto.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non consente il riesame del merito della vicenda processuale ma solo il controllo di legittimità.
Indicato per il deposito della memoria della parte ricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento della previsione sul raddoppio del contributo unificato, richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dell'interpretazione del documento compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non la contestazione della lettura o della diversa valorizzazione di un fatto già esaminato.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non attinge tutte le ragioni poste a base della pronuncia.
- La censura che deduce la nullità del rapporto o l'inefficacia della pretesa deve confrontarsi con l'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata e non solo con uno dei passaggi motivazionali.
- Il giudizio di cassazione è un controllo di legittimità sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione, non un terzo grado di merito.
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