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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04022/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia origina da un ricorso per ingiunzione ottenuto da una banca nei confronti della debitrice principale e degli eredi del fideiussore di un rapporto bancario garantito personalmente. Una delle eredi ha proposto opposizione e il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, rilevando la mancata produzione di tutta la documentazione della fase monitoria. In appello la decisione è stata confermata, con rilievo che l'appellante si era limitata a un generico richiamo agli atti precedenti, senza indicare specificamente i mezzi di prova necessari per la verificazione della scrittura privata disconosciuta e senza svolgere ulteriori istanze volte a provare l'esigibilità del credito. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria del credito ha dedotto: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che chi impugna la sentenza chiedendo l'accoglimento delle domande già proposte non ha l'onere di reiterare espressamente le istanze istruttorie, essendo tale riproposizione implicita nella domanda di riforma; 2) violazione degli artt. 115, 116, 183 e 342 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello aveva trascurato che il tribunale non aveva esaminato il merito e che, in caso di domanda assorbita, sarebbe sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. senza specifico motivo di gravame. La Corte ha ritenuto che non vi fosse una vera ipotesi di assorbimento, ma piuttosto un implicito giudizio di irrilevanza delle prove; ha quindi affermato che la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte deve essere specifica e che non basta il mero rinvio agli atti di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, per effetto del principio di specificità dei motivi di appello e del devolutum, l'appellante che intenda ottenere il riesame di istanze istruttorie non accolte o non esaminate in primo grado deve riproporle specificamente nell'atto di appello; è invece inammissibile un generico richiamo agli atti del giudizio di primo grado. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un assorbimento della domanda, trattandosi semmai di un implicito apprezzamento di irrilevanza delle prove dedotte. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità per mancanza di controricorrenti, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione delle istanze istruttorie non accolte deve essere specifica; non è sufficiente il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    In appello opera l'effetto devolutivo e le censure, comprese quelle relative alle prove non ammesse o non esaminate, devono essere formulate in modo specifico.

  • art. 345 c.p.c.

    Le istanze istruttorie da riesaminare devono essere reiterate nell'atto introduttivo del gravame secondo le regole dell'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una autonoma affermazione di principio nella decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una autonoma affermazione di principio nella decisione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una autonoma affermazione di principio nella decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come parametro decisivo della soluzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come parametro decisivo della soluzione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la parte che intenda ottenere il riesame di istanze istruttorie non accolte o non esaminate in primo grado deve riproporle in modo specifico nell'atto di gravame; non è sufficiente un generico richiamo agli atti del primo giudizio.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. non esonera dall'onere di specificità dei motivi di appello quando si chieda il riesame di prove già dedotte ma non ammesse o ritenute irrilevanti dal primo giudice.
  • Non ricorre assorbimento quando il primo giudice non si astenga del tutto dal decidere sulla domanda, ma compia un implicito apprezzamento di irrilevanza delle prove: in tale caso la devoluzione in appello richiede una censura specifica.
  • L'effetto devolutivo dell'appello impone che anche le questioni istruttorie siano portate all'attenzione del giudice di secondo grado con una deduzione chiara e puntuale, altrimenti la relativa censura è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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