Cassazione Civile, Ordinanza n. 14808/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna di un ex consigliere provinciale a restituire a un ente territoriale una somma di euro 12.991,90, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione, ritenuta indebitamente percepita a titolo di incremento dell’indennità di carica previsto per gli amministratori delle aree metropolitane dall’art. 52, comma 5, della legge regionale n. 26 del 1993. La Corte d’appello ha rigettato l’appello contro la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda restitutoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2948 c.c. per mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale, sostenendo che le somme percepite prima del 16 dicembre 1997 erano prescritte, poiché l’indennità era stata riscossa dal novembre 1996 e fino a maggio 1998, mentre la prima messa in mora risaliva al 16 dicembre 2002; 2) errori in tema di rito e competenza, lamentando la violazione degli artt. 409 n. 5 e 428 c.p.c. perché la causa sarebbe stata di competenza del giudice del lavoro e non sarebbe stato rilevato l’errore di attribuzione/rito; 3) irripetibilità delle somme per buona fede, affidamento e decorso del tempo, richiamando anche una pronuncia del Consiglio di Stato e sostenendo che pareri e circolare richiamati in precedenza non avessero valore vincolante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione: la censura sulla prescrizione proposta in cassazione non coincideva con quella effettivamente devoluta in appello, e il ricorrente non aveva riportato né specificato di aver dedotto nei gradi di merito i dati documentali ora valorizzati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la qualificazione della controversia come di lavoro incide sul rito, non sulla competenza, sicché è inammissibile la censura di incompetenza per materia senza indicare uno specifico pregiudizio derivante dal diverso rito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: nella sentenza impugnata non risultava la deduzione della buona fede dell’accipiens, e il ricorrente non aveva indicato quando, come e dove tale questione fosse stata proposta nei giudizi di merito; inoltre il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato è stato ritenuto inconferente perché riferito a fattispecie diversa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle somme periodiche indebitamente percepite; la Corte non entra nel merito della decorrenza perché censura inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la deduzione della violazione di legge nel primo motivo
norma invocata per il vizio motivazionale nel secondo motivo
norma invocata per dedurre errore di rito/competenza nel secondo motivo
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa natura lavoristica della controversia; la Corte ribadisce che la riconduzione alla materia lavoro incide sul rito e non sulla competenza
richiamato dal ricorrente per sostenere un errore di attribuzione/rito non rilevato dai giudici di merito
norma sul procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
art. 52, comma 5, L.R. n. 26/1993
individua il presupposto sostanziale dell’incremento dell’indennità di carica percepito e poi oggetto di ripetizione
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando introduce una questione nuova rispetto a quelle effettivamente devolute nei gradi di merito o quando richiede accertamenti di fatto non consentiti alla Corte di cassazione.
- Il ricorrente ha l’onere di autosufficienza: deve indicare specificamente dove, quando e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi e, se necessario, trascrivere o richiamare il contenuto degli atti rilevanti.
- La qualificazione della controversia come di lavoro non determina di per sé l’incompetenza del giudice adito; può incidere sul rito applicabile, ma la censura processuale è inammissibile se non è allegato uno specifico pregiudizio derivante dal diverso rito.
- La deduzione della buona fede dell’accipiens e dell’irripetibilità di somme indebitamente percepite richiede una puntuale allegazione nei giudizi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta come questione fattuale.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è utile solo se pertinente alla fattispecie concreta; decisioni relative a contesti differenti non possono fondare automaticamente un principio di irripetibilità delle somme.
- rami':['Obbligazioni','Processo civile','Lavoro'],
- materie':['Inadempimento','Impugnazioni','Licenziamento'],
- sottomaterie':['Ricorso per cassazione'],
- istituti_giuridici':['Prescrizione','Onere della prova','Buona fede e correttezza']}]}']}]}]}]}]}]}}}}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →