Cassazione Civile, Ordinanza n. 28129/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme pagate per gli anni d'imposta 2008 e 2009. L'ufficio, a seguito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni presentate, aveva richiesto il pagamento di debiti tributari dopo aver disconosciuto perdite indicate per il 2007, ritenendo tardiva la relativa dichiarazione. La contribuente aveva versato gli importi e poi chiesto il rimborso, ma l'istanza era stata respinta. In primo grado e in appello il ricorso della contribuente era stato respinto. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia su motivi di appello relativi alla violazione dei principi di affidamento e buona fede e alla motivazione del diniego; omessa pronuncia su istanze istruttorie di consulenza tecnica d'ufficio e acquisizione documentale; motivazione apparente o assente della sentenza d'appello, che si sarebbe limitata a rinviare acriticamente alla decisione di primo grado; mancata valutazione della documentazione nuova prodotta in appello, ritenuta ammissibile come specificazione di quella già prodotta; omesso esame di tale documentazione; travisamento della motivazione, sostenendo che per il rimborso non rileverebbe la tardività della dichiarazione 2007 ma solo il rispetto dei presupposti sostanziali della disciplina.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché priva del minimo costituzionale di motivazione e perché non risulta che il giudice d'appello abbia esaminato gli specifici motivi di gravame e le istanze istruttorie, limitandosi ad aderire in modo acritico alla pronuncia di primo grado.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente come parametro dei principi di affidamento e buona fede nel rapporto tributario; la Corte non entra nel merito della censura sostanziale, ma rileva il vizio motivazionale e l'omessa pronuncia sui motivi che la riguardavano.
l'omessa pronuncia su domande, eccezioni, istanze o motivi di appello ritualmente proposti integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come base del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata per i vizi di nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma evocata per l'omesso esame della documentazione prodotta in giudizio.
art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per sostenere l'ammissibilità della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e di acquisizione di dati contabili.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte rileva che la motivazione deve consentire di percepire il percorso logico-giuridico seguito.
richiamato in tema di requisiti formali della sentenza e, in combinazione con l'art. 36 d.lgs. 546/1992, per censurare la motivazione apparente.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità in appello di nuova documentazione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della trattazione in camera di consiglio nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in affermazioni generiche o in un rinvio acritico alla decisione di primo grado.
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello, ovvero su domande, eccezioni o istanze istruttorie ritualmente introdotte, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni già esaminate in primo grado; manca un valido apparato motivazionale se il rinvio è meramente acritico.
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente possono essere scrutinati anche attraverso l'esame degli atti processuali rilevanti, inclusi i motivi di appello e le istanze istruttorie richiamate.
- Se l'accoglimento dei motivi relativi alla nullità o alla motivazione assorbe altre censure, queste ultime restano assorbite senza necessità di esame.
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