Sentenza del 04/03/2025 n. 140 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2017, notificati via PEC il 21 marzo 2024: un avviso IRES e un avviso IRAP/IVA, entrambi indicati come n. ------/2023. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza per gli anni 2017-2021, il PVC del 12 dicembre 2023 aveva contestato € 17.970.199,27 per mancato riaddebito di servizi infragruppo e conseguente omessa fatturazione, oltre a € 109.853,08 per componenti reddituali e aggiustamenti di transfer pricing. Le ricorrenti hanno dedotto, in particolare, la motivazione generica e contraddittoria degli avvisi e l’infondatezza nel merito delle riprese: mancavano ricavi mai conseguiti, i criteri di transfer pricing adottati erano corretti e non risultavano prestazioni IVA senza corrispettivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto fondata la censura di carenza e contraddittorietà della motivazione: gli atti non esponevano in modo specifico i presupposti, le prove e le ragioni della pretesa. Ha inoltre giudicato infondate le riprese nel merito: il mancato riaddebito di costi non dimostra l’esistenza di ricavi conseguiti, la determinazione dei prezzi di trasferimento della società non è stata smentita dall’Ufficio e l’assenza di corrispettivo esclude, nei termini esaminati, prestazioni imponibili IVA. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’Agenzia delle Entrate di Venezia è stata condannata a pagare € 34.709,00 di spese, oltre spese generali, IVA e CPA. Decisione pronunciata a Venezia il 20 dicembre 2024.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal D.Lgs. 219/2023
gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisprudenza tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
La motivazione dell’atto impositivo deve specificare i presupposti fattuali, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della pretesa; la loro omissione comporta l’annullabilità dell’atto. La Corte ha applicato il principio agli avvisi, ritenendo insufficienti le motivazioni generiche.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
L’Amministrazione deve fornire una prova circostanziata e puntuale dei fatti e delle ragioni oggettive alla base della pretesa. Se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente, il giudice annulla l’atto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non adeguatamente dimostrate le riprese.
Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma disciplina i prezzi di trasferimento nelle operazioni tra imprese associate. La Corte ha rilevato che l’Ufficio non aveva adeguatamente individuato le diverse categorie di costi né confutato il metodo di determinazione dei prezzi adottato dalla società; ha quindi ritenuto non provata la violazione contestata.
Art. 3, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Per la qualificazione come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA è necessario un corrispettivo. La Corte ha escluso che i riaddebiti non effettuati potessero essere trattati, in quanto tali, come prestazioni imponibili.
Art. 2 della sesta direttiva IVA, come interpretato dalla Corte di giustizia UE, 9 giugno 2011, causa C-285/10, Campsa Estaciones de Servicio
la possibilità di qualificare un'operazione come "operazione a titolo oneroso" ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.
La qualificazione di un’operazione come onerosa ai fini IVA presuppone un collegamento diretto tra la cessione o il servizio e un corrispettivo effettivamente percepito. La Corte ha richiamato tale criterio per escludere che ricavi o prestazioni imponibili possano essere imputati per il solo fatto che costi non siano stati riaddebitati.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve rendere comprensibili, con riferimento concreto al contribuente e alle operazioni contestate, i fatti, le prove e il ragionamento giuridico che sostengono la pretesa; un richiamo generico a norme o risultanze istruttorie può non bastare.
- Nel processo tributario spetta all’Amministrazione provare in modo circostanziato e puntuale i presupposti della pretesa. Prove mancanti, contraddittorie o insufficienti possono condurre all’annullamento dell’atto.
- Il mancato riaddebito di costi a società del gruppo non equivale automaticamente all’esistenza di ricavi conseguiti: l’Ufficio deve individuare e dimostrare la base fattuale e giuridica della ripresa.
- Nelle contestazioni di transfer pricing occorre motivare concretamente l’inadeguatezza del metodo adottato e spiegare quali operazioni o costi giustifichino la rettifica; una quantificazione approssimativa e non analitica può risultare insufficiente.
- Ai fini IVA, la mera mancata fatturazione o il mancato riaddebito non dimostrano da soli una prestazione imponibile: va verificata l’esistenza di una prestazione e del relativo corrispettivo, secondo la disciplina applicabile.
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