Sentenza del 03/03/2025 n. 5652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava la cartella di pagamento emessa per l'IVA 2011, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia aveva contestato l'omesso versamento di 2.839.789 euro, oltre a sanzioni e interessi, per un totale richiesto di 4.203.175,33 euro, in relazione all'utilizzo in compensazione di un credito ritenuto inesistente. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società, ritenendo necessario un accertamento ordinario e carente la motivazione della cartella; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia, reputando formatosi il giudicato interno su tale statuizione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: motivazione apparente della sentenza della CTR; violazione degli artt. 324 c.p.c. e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la dichiarazione originaria non indicava alcun credito IVA riportabile e che il credito di 2.400.000 euro era stato indicato solo in una dichiarazione integrativa del 2015, tardiva; omessa pronuncia sulla debenza di sanzioni e interessi e sul parziale pagamento delle liquidazioni IVA da luglio a ottobre 2011. La società ha contestato la liquidazione delle spese di merito, fissate dalla CTR in 1.000 euro a fronte del valore della controversia, indicato nel ricorso incidentale in 4.337.725,16 euro.
La decisione
La Cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi dell'Agenzia: ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché l'Agenzia aveva attestato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata il 6 luglio 2020, ma non aveva depositato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notifica. La successiva spiegazione dell'Agenzia, secondo cui la comunicazione PEC del 6 luglio riguardava un'istanza di sgravio e non la notifica della sentenza, non ha superato l'onere derivante dall'attestazione contenuta nel ricorso; inoltre, il ricorso era stato notificato il 4 ottobre 2020, dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza il 4 giugno 2020, tenuto conto della sospensione feriale. Il ricorso incidentale della società, notificato il 19 ottobre 2020 e qualificato come tardivo, è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., per effetto dell'improcedibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, considerato il più ampio contenzioso tra le parti con esiti non univoci. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica.
Chi dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza gli è stata notificata resta vincolato a tale attestazione e deve depositare nei termini la copia autentica corredata dalla relata. La mancata produzione comporta l'improcedibilità, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata nella decisione.
L'unico fatto impeditivo, secondo l'indirizzo di questa Corte espresso nelle succitate pronunce, della dichiarazione d'improcedibilità conseguente, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., al mancato deposito nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso ivi previsto, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, è costituito dall'essere stata la notifica del ricorso per cassazione effettuata prima della scadenza del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti comunque prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.
La notifica del ricorso per cassazione prima della scadenza del termine breve può impedire che la mancata produzione della relata determini l'improcedibilità; resta possibile anche che la relata sia comunque acquisita agli atti o prodotta dal controricorrente. Nel caso deciso non ricorreva nessuna di queste condizioni.
Art. 334, secondo comma, c.p.c.
A ciò consegue che, stante l'improcedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 cpv. cod. proc. civ. pur nella sua originaria formulazione applicabile al presente giudizio, nell'interpretazione fattane dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso incidentale tardivo dipendente dal ricorso principale diviene inefficace quando quest'ultimo è dichiarato improcedibile, secondo l'interpretazione dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'indicazione che la sentenza impugnata è stata notificata è un'attestazione processuale vincolante: chi la rende deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata entro i termini prescritti, anche se sostiene in seguito di aver commesso un errore.
- L'omesso deposito della relata non determina improcedibilità se il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve oppure se la relata è comunque presente nel fascicolo o prodotta dalla controparte; in assenza di tali circostanze, il ricorso è improcedibile.
- Il ricorso incidentale tardivo può diventare inefficace se il ricorso principale è dichiarato improcedibile; di conseguenza, la questione proposta in via incidentale può non essere esaminata nel merito.
- Una decisione processuale di improcedibilità non decide la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria: in questo caso la Cassazione non ha risolto le questioni sul credito IVA, sulla procedura di controllo automatizzato o sulle spese di merito.
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