Sentenza del 05/03/2025 n. 182 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva irrogato a L. G. una sanzione amministrativa di €116.478,10 ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 per concorso nell'infedele fatturazione, indebita detrazione dell'IVA sugli acquisti e infedele dichiarazione IVA riferita al 2014. L. G. aveva contestato l'addebito sostenendo che le violazioni fossero imputabili esclusivamente alla O. s.p.a. e che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 escludesse la responsabilità personale. In primo grado la CTP di Piacenza aveva accolto il ricorso di L. G.; l'Agenzia ha appellato contestando l'interpretazione dell'art. 7 e sostenendo che, se sussistono gli elementi del concorso, l'art. 9 del d.lgs. 472/1997 è applicabile anche a soggetti estranei alla persona giuridica.
La decisione
La Corte tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, pur attribuendo alla persona giuridica la responsabilità esclusiva per le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio dell'ente e "esentando" da responsabilità gli agenti interni, non esclude la sanzionabilità di persone fisiche esterne che abbiano concorso causalmente alla realizzazione dell'illecito. Sulla base degli elementi istruttori la Corte ha ravvisato nel sig. L. il ruolo di ideatore e organizzatore del meccanismo fraudolento (modello carosello), con apporti sia materiali sia psicologici alle violazioni, per cui l'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 è risultato applicabile nei suoi confronti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 269/2003
Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili
Stabilisce la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio dell'ente e "esenta" dalla responsabilità chi abbia agito per conto dell'ente; tuttavia il comma di compatibilità consente l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 472/1997 nei limiti compatibili, non escludendo la responsabilità delle persone fisiche estranee che abbiano concorso causalmente nella violazione.
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Prevede la responsabilità personale di chi abbia agito anche in concorso con altri nella realizzazione della violazione tributaria; nella giurisprudenza recente è ritenuta compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 per l'applicazione nei confronti di soggetti terzi che abbiano fornito contributi materiali o psicologici alla violazione.
art. 110 cod. pen.
Riferimento al principio del concorso di persone nel reato: il concorso può consistere sia in un apporto materiale che psicologico; la Corte utilizza questo principio come parametro interpretativo per la nozione di concorso anche in materia di illeciti tributari.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. n. 269/2003 tutela in via primaria la persona giuridica per il rapporto fiscale proprio, ma non impedisce che soggetti estranei alla compagine societaria possano essere sanzionati se emergono elementi di concorso ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997.
- Occorre distinguere tra soggetti "intra" (agenti per conto dell'ente) e soggetti "extraneus" (terzi) che abbiano ideato o agevolato la frode: i primi possono godere della limitazione prevista dall'art. 7; i secondi possono essere perseguiti personalmente se hanno dato un contributo causale, materiale o psicologico, alla commissione dell'illecito.
- La valutazione della responsabilità personale richiede un'analisi fattuale caso per caso: elementi probatori (transazioni, ruolo gestionale, documentazione, p.v.c., flussi finanziari) devono dimostrare l'apporto causale e la consapevolezza/volontà di concorrere alla frode.
- La configurazione del "modello carosello" o di simili schemi evasivi è idonea a dimostrare l'esistenza di un progetto fraudolento che può attribuire responsabilità a soggetti esterni che lo abbiano ideato o organizzato.
- Anche nelle controversie tributarie gli apporti non strettamente tecnici ("concorso psicologico") — es. istigazione, organizzazione, convinzione del rappresentante societario a partecipare — possono integrare la responsabilità personale ai sensi dell'art. 9.
- In sede processuale la Corte può compensare le spese in presenza di mutamenti giurisprudenziali significativi che incidono sulla valutazione di compatibilità delle norme.
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