Sentenza del 03/03/2025 n. 5542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento IVA per il 2006, relativo all’aliquota applicata a cessioni immobiliari. A.A. ha dedotto che l’avviso, notificato alla società il 14 agosto 2009, era nullo perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 12 febbraio 2009 (art. 2495 c.c.); ha inoltre denunciato l’omesso esame di tale circostanza decisiva. La Corte ha rilevato preliminarmente che nei gradi di merito A.A. aveva agito soltanto come liquidatore, mentre solo in cassazione si era dichiarato socio e successore della società. La questione decisiva è stata quindi la legittimazione a impugnare l’atto intestato alla società estinta.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che, dopo la cancellazione della società, il liquidatore non abbia legittimazione a rappresentarla né a impugnare, in suo nome, la pretesa tributaria rivolta alla società; la contestazione dell’atto spetta ai soci quali successori. L’eventuale nullità della notifica alla società estinta non attribuisce al liquidatore legittimazione a farla valere. Poiché il ricorso originario della società non avrebbe potuto essere proposto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR Liguria n. 846/05/17 del 12 giugno 2017 e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società, senza esaminare i due motivi di cassazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate. È stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
A seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.
L’estinzione della società non elimina i debiti sociali: questi si trasferiscono ai soci. I soci, quali successori, possono quindi far valere le relative pretese, mentre il liquidatore non conserva la rappresentanza della società estinta.
Art. 65, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973
A seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall' art. 65 , quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 , per il caso di morte del debitore.
Gli atti tributari intestati alla società estinta devono essere notificati ai soci successori, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per il debitore deceduto.
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto da detta disposizione "si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva".
Il differimento di cinque anni degli effetti della cancellazione vale soltanto per le richieste presentate dal 13 dicembre 2014 in poi e non opera retroattivamente. Non era quindi applicabile alla cancellazione del 2009.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è sostanzialmente dichiarato inammissibile ab origine, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Quando un’impugnazione è dichiarata inammissibile e ricorrono i presupposti temporali e processuali indicati dalla legge, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i soci ne sono successori rispetto alle obbligazioni non estinte e sono i soggetti legittimati a contestare gli atti tributari rivolti alla società estinta.
- Il liquidatore non può continuare a rappresentare la società estinta per impugnare una pretesa tributaria intestata esclusivamente a quest’ultima, neppure al fine di far valere la nullità della notifica dell’atto.
- La qualità con cui una parte ha agito nei gradi di merito è rilevante: chi vi ha partecipato soltanto come liquidatore non può fondare l’impugnazione in cassazione sulla diversa qualità di socio successore per recuperare una legittimazione mancante nei gradi precedenti.
- La cancellazione societaria non estingue automaticamente le obbligazioni sociali; gli atti relativi vanno indirizzati ai soci successori, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società.
- Il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione introdotto nel 2014 non si applica alle cancellazioni richieste prima dell’entrata in vigore della norma.
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