Cassazione Penale, Sentenza n. 25156/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un fatto riqualificato come frode informatica aggravata. L'unico motivo dedotto denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 99 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto compatibile la disciplina della continuazione con quella della recidiva. A sostegno della censura il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte costituzionale, assumendo in sostanza l'incompatibilità tra i due istituti e quindi l'illegittimità del cumulo delle relative conseguenze sanzionatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, rilevando anzitutto la sua genericità perché sostanzialmente reiterativo delle difese già svolte in appello e non confrontatosi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi ribadito il principio secondo cui recidiva e continuazione sono istituti autonomi e compatibili, potendo essere applicati entrambi quando ne ricorrano i presupposti, con applicazione dell'aumento per la recidiva e poi di quello per la continuazione sul reato base. Per effetto del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituisce il titolo di reato per cui la condanna è stata confermata in appello, a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione.
È la originaria imputazione indicata nel provvedimento di merito, poi riqualificata nel diverso reato contestato.
Disciplina la continuazione; la Corte ne afferma la compatibilità con la recidiva e la sua applicazione anche insieme ad essa, ove ne ricorrano i presupposti.
Disciplina la recidiva; la Corte ribadisce che non è incompatibile con la continuazione e che può essere applicata cumulativamente ad essa.
Richiamato per delimitare l'esposizione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione: i due istituti hanno struttura e finalità diverse e possono coesistere quando ne ricorrano i presupposti applicativi.
- In presenza di recidiva e continuazione, il giudice può applicare l'aumento per la recidiva sul reato base e, successivamente, l'aumento per la continuazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, è affetto da genericità e non consente una censura efficace in sede di legittimità.
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