Cassazione Civile, Ordinanza n. 16847/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due azioni revocatorie ordinarie promosse da una banca poi cessionaria del credito per far dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di compravendita con cui un debitore aveva trasferito alla propria nonna tutti i propri immobili. Secondo i creditori, l’atto era stato compiuto in pregiudizio della garanzia patrimoniale, con prezzo irrisorio, in un contesto in cui il debitore conosceva la propria esposizione e la terza acquirente non poteva ignorarne il pregiudizio, anche per il rapporto di parentela e convivenza. La convenuta aveva sostenuto in entrambi i gradi di merito che l’operazione fosse in realtà una datio in solutum, ossia il trasferimento immobiliare quale pagamento di un debito di restituzione di somme da lei precedentemente erogate al nipote a titolo di mutuo per l’acquisto della casa; perciò, trattandosi di adempimento di debito scaduto, l’atto non sarebbe stato revocabile. La Corte d’appello ha però ritenuto non provata la natura di mutuo e non provata la datio in solutum, valorizzando la causale di uno dei bonifici come 'regalo nonna' e l’assenza di prova dell’obbligo di restituzione; ha inoltre ritenuto dimostrata per presunzioni la partecipatio fraudis della terza acquirente, sulla base del vincolo familiare, della convivenza, della vicinanza temporale rispetto ai decreti ingiuntivi e dell’esiguità del prezzo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata adeguata spiegazione della sua consapevolezza e della sua complicità; 2) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che mancasse la prova della dolosa preordinazione del debitore e della partecipazione del terzo; 3) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la decisione si fondasse su mere supposizioni e non su elementi certi, nonostante l’asserita natura di adempimento di debito scaduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il terzo motivo fosse inammissibile per la preclusione derivante dalla 'doppia conforme', non essendo stata dimostrata la diversità degli elementi di fatto posti a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha poi osservato che i primi due motivi, pur formalmente costruiti come vizi di motivazione e violazione di legge, sollecitavano in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove, dunque un terzo grado di merito non consentito. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nella revocatoria ordinaria, se l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, occorre la prova, oltre che del consilium fraudis del debitore, anche della partecipatio fraudis del terzo, e tale elemento può essere dimostrato per presunzioni, con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile se adeguatamente motivato. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna controricorrente e una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella revocatoria ordinaria, se l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, oltre alla dolosa preordinazione del debitore è richiesta la prova della conoscenza da parte del terzo acquirente della fraudolenta preordinazione dell’atto rispetto al credito futuro; tale prova può essere fornita anche per presunzioni.
art. 132, comma 2, n. 3 c.p.c.
La censura di motivazione è stata ritenuta inidonea a superare il vaglio di ammissibilità perché diretta in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare un preteso difetto di motivazione, ma senza idoneità a trasformare il ricorso in un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è stata esclusa perché le censure erano in realtà fattuali e miravano a contestare la ricostruzione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità degli elementi di fatto posti a base delle due decisioni di merito.
Le presunzioni semplici sono state ritenute mezzo idoneo per desumere la consapevolezza del terzo acquirente.
È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore di ciascuna controricorrente per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo è precedente al sorgere del credito, il creditore deve provare non solo la preordinazione dolosa del debitore, ma anche la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente, intesa come consapevolezza della finalità fraudolenta dell’atto.
- La partecipatio fraudis del terzo può essere accertata mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia logico, coerente e adeguatamente motivato; il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente non indichi specificamente la diversità degli elementi di fatto posti a base delle due pronunce.
- La deduzione di una datio in solutum o di un pagamento di debito scaduto richiede prova dell’effettiva obbligazione restitutoria e del relativo accordo; in difetto, il giudice può escludere che il trasferimento immobiliare costituisca adempimento non revocabile.
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