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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22153/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione onerosa, avvenuta nel 2009, di un ramo d'azienda edilizio da una società poi fallita a una società cessionaria. La cessionaria subentrava in debiti e in vari contratti di leasing, ma i creditori leasing non accettavano la cessione; di conseguenza, i canoni continuavano a essere pagati dalla cedente, rimasta obbligata ex art. 2560 c.c. Il fallimento della cedente agiva in revocatoria ordinaria e fallimentare per ottenere l'inefficacia della cessione del ramo e la restituzione del compendio aziendale, nonché per far dichiarare gratuiti i pagamenti dei canoni di leasing e conseguire la restituzione delle somme. La cessionaria ricorre per cassazione con dieci motivi: contesta anzitutto la legittimazione attiva del curatore, assumendo che la revoca del fallimento fosse già intervenuta o comunque fosse stata ignorata sulla base di un fatto processuale non acquisito al contraddittorio; denuncia poi omessa pronuncia e nullità della sentenza d'appello per mancato esame della doglianza sulla legittimazione; censura la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per asserita genericità; lamenta l'omessa pronuncia sul medesimo motivo; contesta il valore probatorio attribuito alla contabilità e alla documentazione unilaterale della fallita; sostiene che la revocatoria non poteva comportare la restituzione del ramo d'azienda ma solo l'inefficacia relativa verso i creditori; afferma che i pagamenti dei canoni di leasing non erano gratuiti perché la cedente restava obbligata verso i creditori e comunque riceveva utilità economiche indirette; deduce infine che, essendo gli atti onerosi, sarebbe dovuto operare il diverso termine annuale previsto per l'azione revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Quanto ai primi due motivi, corregge la motivazione della sentenza impugnata ma conferma il risultato: la legittimazione del curatore sussisteva perché gli effetti della revoca del fallimento cessano solo con il passaggio in giudicato della decisione che accoglie il reclamo, sicché al momento dell'azione revocatoria il fallimento era ancora efficace. I motivi terzo e quarto sono dichiarati inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva esaminato il merito della censura, e perché le doglianze sulla nullità si risolvono, in materia di impugnazioni, in inammissibilità. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specifica localizzazione dei documenti e perché mira a una rivalutazione del merito; la Corte osserva anche che le scritture contabili possono costituire prova tra imprenditori nei limiti dell'art. 2710 c.c. Il sesto motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova non dedotta in appello; la Corte ribadisce comunque che la revocatoria fallimentare produce un fisiologico effetto recuperatorio e giustifica la condanna alla restituzione del bene alla massa. I motivi settimo, ottavo e nono sono inammissibili perché chiedono una nuova valutazione di fatto e dei documenti, oltre a non rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il decimo motivo è assorbito, dipendendo dalla qualificazione gratuita/onerosità dei pagamenti. Il ricorso viene respinto e la ricorrente è condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra vizi di nullità, violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando che alcune censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e quindi erano inammissibili.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il richiamo è utilizzato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio su un fatto processuale sopravvenuto; la Corte osserva che, se quel giudicato fosse stato davvero rilevante, avrebbe dovuto essere sottoposto al contraddittorio delle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte rileva che il motivo d'appello era stato esaminato nel merito e quindi la censura non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non accoglie la tesi secondo cui il giudice d'appello avrebbe deciso su un fatto non acquisito al processo; in ogni caso corregge la motivazione sulla legittimazione del curatore.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione/forma della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla reale ragione della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa, ma senza accoglimento.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato per contestare la legittimazione ad agire della curatela; la Corte conferma invece la permanenza della legittimazione sino al giudicato sulla revoca del fallimento.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è richiamata per ribadire, per contrasto con la tesi della ricorrente, che nel fallimento la tutela ha anche un effetto recuperatorio e non si esaurisce in una mera inefficacia interna.

  • art. 66 l.fall.

    Utilizzato in relazione all'azione revocatoria fallimentare; la Corte esclude che i pagamenti o l'atto revocato restino confinati a una mera inefficacia relativa, riconoscendo il recupero del bene alla massa.

  • art. 2709 c.c.

    La censura è ritenuta pretestuosa; la Corte non ravvisa violazione nel richiamo alle scritture contabili della fallita.

  • art. 2710 c.c.

    La Corte osserva che le scritture contabili possono costituire prova tra imprenditori per rapporti inerenti all'impresa, nei limiti della norma.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza sulle presunzioni è giudicata non specificamente articolata e comunque insufficiente a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 64 l.fall.

    Richiamato per i pagamenti a titolo gratuito; la Corte ritiene inammissibili le censure che miravano a una diversa ricostruzione fattuale della gratuità dei canoni di leasing.

  • art. 67 l.fall.

    Richiamato con riferimento al diverso termine per gli atti a titolo gratuito/onerosità; il motivo è assorbito perché dipendente dalla qualificazione del pagamento dei canoni.

  • art. 2560 c.c.

    Serve a ricostruire la permanenza dell'obbligazione della cedente per i debiti aziendali non accettati dai creditori ceduti.

  • art. 31 l.fall.

    Richiamato per affermare il potere del curatore di amministrare il patrimonio del fallito e apprendere i beni rientrati nella massa.

  • art. 2740 c.c.

    Evocato per descrivere la funzione di garanzia generale del patrimonio del debitore e il recupero del bene alla massa attiva.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le censure su documenti e prove sono dichiarate inammissibili perché il ricorso non riproduce né localizza specificamente i documenti richiamati.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, mantenendo fermo l'esito della decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione del curatore fallimentare a proporre o proseguire azioni della procedura permane fino al passaggio in giudicato della decisione che revoca il fallimento; la mera pendenza del reclamo o del giudizio di impugnazione non elimina gli effetti della dichiarazione di fallimento.
  • Quando la sentenza di merito raggiunge il risultato corretto ma lo fonda su una motivazione errata, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la decisione, se la correzione non incide sull'esito.
  • Nel giudizio di cassazione le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove, sono inammissibili.
  • L'omessa indicazione specifica e la mancata localizzazione dei documenti su cui si fonda il motivo determinano l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La revocatoria fallimentare non si esaurisce in una mera inefficacia relativa dell'atto, ma può comportare il recupero del bene o del valore alla massa fallimentare, con conseguente obbligo del terzo di restituire il compendio o le utilità ricevute.
  • Le scritture contabili dell'imprenditore possono avere efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all'impresa, ma la loro utilizzazione deve rispettare i limiti normativi e non può essere contestata in cassazione mediante una generica richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAzione revocatoriaImpugnazioniProveRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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