Cassazione Penale, Ordinanza n. 17157/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per abbandono di rifiuti pericolosi su suolo pubblico, contestando cinque profili: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, assumendo che la prova fosse insufficiente e contraddittoria e che non fosse stata provata l'identificazione dell'autore materiale, anche perché le immagini mostravano soggetti a volto travisato; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire avrebbe dovuto essere ricondotto all'art. 255 del d.lgs. 152/2006 perché episodio isolato e occasionale; 3) insussistenza del dolo specifico; 4) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) erronea determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la responsabilità era stata ritenuta pienamente provata sulla base delle testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria e delle immagini del sistema di videosorveglianza, oltre che della deposizione di un teste che aveva riferito di aver affidato all'imputato la merce da smaltire. Ha reputato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, secondo la sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata, tali censure non erano state devolute al giudice di secondo grado e il ricorrente non aveva contestato la completezza di quella sintesi. Ha ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi, sulle modalità del fatto, sui precedenti penali e sulla gravità del contesto. Ha infine reputato congruo il trattamento sanzionatorio, essendo la pena detentiva pari al minimo edittale e l'ammenda addirittura inferiore al minimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma ritenuta correttamente applicata alla condotta di abbandono di rifiuti pericolosi su suolo pubblico, con esclusione della diversa qualificazione invocata dal ricorrente.
richiamato dalla difesa quale diversa e meno grave qualificazione del fatto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello.
le doglianze non devolute al giudice di appello sono inammissibili in sede di legittimità.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008.
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso non sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata nel medesimo passaggio sulla disciplina delle attenuanti generiche.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, presupposto necessario per evitare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che contesta la valutazione della prova sulla responsabilità è infondato quando la sentenza impugnata sia sorretta da un compendio probatorio coerente, formato da dichiarazioni testimoniali e riscontri oggettivi come immagini di videosorveglianza, idonei a identificare l'autore della condotta.
- Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'elemento soggettivo sono inammissibili in cassazione se non risultano ritualmente devolute al giudice di appello e se il ricorrente non dimostra che la sintesi dei motivi d'appello sia incompleta o inaccurata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi, le modalità concrete del fatto e i precedenti penali dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente.
- La congruità del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale o addirittura al di sotto del minimo, in mancanza di specifiche illogicità della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra una causa di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →