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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40604/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due coniugi avevano proposto opposizione a precetto notificato dalla banca, che intimava il pagamento di una somma rilevante in forza del saldo negativo di un conto corrente intestato a uno dei due e di un atto notarile successivo, con cui l’altro coniuge si era costituito fideiussore e aveva concesso ipoteca sui propri immobili, mentre entrambi avevano riconosciuto il debito e concordato un piano di rientro rateale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo non provata l’esistenza del credito per mancanza di estratti conto e del contratto originario, oltre che per la nullità di alcune clausole del rapporto sottostante. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, valorizzando l’atto notarile come titolo esecutivo e ritenendo che la banca avesse assolto l’onere probatorio mediante la produzione di documentazione contrattuale ed estratti conto, oltre alla consulenza tecnica. Con il ricorso per cassazione i debitori denunciavano, formalmente ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, lamentando in sostanza la mancata produzione di tutti gli estratti conto dell’intero rapporto, l’assenza del contratto di apertura di credito originario, l’erroneità del periodo considerato dal consulente, errori di calcolo sul saldo, la mancata considerazione di altri finanziamenti e di alcuni versamenti effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non riguardassero veri fatti storici omessi, ma una critica alla valutazione delle prove e al ragionamento del giudice di merito, critica non deducibile sotto il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che l’atto notarile costituiva idoneo titolo esecutivo e che, in presenza di riconoscimento del debito e di transazione non novativa, il creditore poteva comunque provare il credito anche aliunde, non essendo indispensabile la produzione integrale degli estratti conto fin dall’origine del rapporto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 474, n. 3, c.p.c.

    L'atto ricevuto da notaio può costituire titolo esecutivo stragiudiziale; una ricognizione di debito notarile è idonea a fondare l'esecuzione forzata.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha funzione di astrazione processuale; il debitore riconoscente può provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sottostante, con conseguente onere probatorio gravante sul preteso creditore.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera critica alla valutazione delle prove o all'errore di calcolo del giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze che attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie devono, se del caso, essere prospettate come violazione delle regole sulla valutazione della prova e non come omesso esame di fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove o per contestare errori di ricostruzione contabile: occorre allegare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • Un atto notarile contenente ricognizione del debito può integrare titolo esecutivo e, se qualificato come transazione non novativa, non preclude al debitore di contestare il rapporto sottostante, ma sposta sul creditore l'onere di dimostrare il credito.
  • In materia di saldo di conto corrente bancario, la prova del credito grava sul preteso creditore, ma può essere fornita anche attraverso elementi diversi dalla produzione integrale degli estratti conto fin dall'origine del rapporto, se il complesso istruttorio consente di ricostruire attendibilmente il saldo.
  • Le censure fondate su lacune documentali, errori di calcolo o mancata considerazione di pagamenti sono ammissibili solo se correttamente inquadrate come violazioni di legge o vizi processuali pertinenti; non integrano, di per sé, omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàRisoluzione del contratto

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