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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16670/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un presunto errore materiale/di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione del 23/04/2025 (n. 18763/2025). In concreto lamenta l'errata individuazione della pena-base per il reato più grave: avrebbe dovuto essere indicata in anni quattordici di reclusione e non in quindici, con la conseguenza che la pena complessiva, dopo gli aumenti per continuazione, non sarebbe pari ad anni diciannove come determinato dal giudice dell'esecuzione e confermato dalla Cassazione.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia limitato agli errori materiali (difformità tra volontà e redazione) o agli errori di percezione/incapacità di lettura degli atti interni, escludendo gli errori di giudizio e le verifiche di merito. Il Collegio ha osservato che la questione della pena-base non era stata dedotta dinanzi alla Cassazione nella fase cui si riferisce la sentenza impugnata, per cui non sussiste alcun errore materiale nella decisione; inoltre in altra pronuncia della stessa Corte (sent. n. 25968/2025) la Corte aveva già rilevato l'errore del giudice di merito sul punto. Per tali ragioni il ricorso è radicalmente irricevibile. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione nel giudizio di esecuzione; il giudice dell'esecuzione ha correttamente riconosciuto la continuazione e calcolato gli aumenti conseguenti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la fattispecie più grave in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della pena-base riferita a tale reato (e in altra pronuncia ha poi rilevato l'errore del giudice di merito sulla misura esatta della pena-base).

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Circostanza aggravante ritenuta sussistente e non contestata; la Corte ha affermato la compatibilità di tale aggravante con il vincolo della continuazione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Regola il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: utile soltanto per errori di trascrizione o percezione degli atti, non per errori di valutazione o di diritto; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere, di fatto, una nuova impugnazione di contenuto valutativo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Impone di enunciare i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte ha richiamato la regola per sottolineare che la questione della pena-base non era stata portata in modo pertinente in quella sede.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa: la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali (difformità testuale) o per errori di fatto derivanti da svista/percezione degli atti; non è lo strumento per rinnovare censure di merito o di diritto.
  • Per rendere ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto è necessario dimostrare che l'errore sia decisivo: se eliminato avrebbe determinato una decisione incontrovertibilmente diversa.
  • Se una censura di merito non è stata dedotta nella specifica impugnazione, la sua successiva indicazione non configura automaticamente un errore materiale della Corte; l'omessa trattazione di una doglianza non è sempre errore di fatto se la questione è implicitamente assorbita o non decisiva.
  • Proporre un rimedio straordinario che, nella sostanza, costituisce una nuova impugnazione ordinaria comporta l'inammissibilità radicale e può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende).
  • Quando una questione (es. erronea determinazione della pena-base) è già stata rilevata e rettificata in altra pronuncia, il ricorrente deve spiegare l'interesse concreto a reiterare il rilievo: la mancanza di interesse può costituire ulteriore motivo di inammissibilità.

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