Cassazione Penale, Sentenza n. 16648/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 07/04/2025 (conferma della sentenza del Tribunale di Fermo 07/07/2023) che aveva condannato il ricorrente a 10 mesi di reclusione per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto trovato in possesso di 48 CD audio privi di marchio SIAE, con etichette contraffatte, ritenuti provento di reato e destinati alla vendita. Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione di legge per mancata contestazione del reato presupposto (art. 171-ter lett. d) L. n. 633/1941) e dedotta natura d'uso personale dei supporti (numero inferiore a 50), con conseguente applicabilità al più dell'illecito amministrativo di cui all'art. 174-ter L. n. 633/1941; 2) analogo motivo incentrato sul principio di specialità e sull'uso personale; 3) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità/recidiva/abitualità) in ragione dei precedenti penali; 4) errata applicazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) per la condizione di indigenza e impossibilità a lavorare per mancanza di permesso di soggiorno; 5) vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la condanna. Motivazione principale: i giudizi di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice del merito sono insindacabili in sede di legittimità salvo vizi logici macroscopici; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato ritenendo che i 48 CD, privi di marchio SIAE, con etichette contraffatte e rinvenuti in posizione idonea alla vendita, indicassero l'illecita duplicazione e la destinazione alla vendita. La deduzione dell'auto-produzione è mera affermazione senza prova e il numero e le modalità dei supporti facevano ritenere la necessità di apparati di duplicazione non dimostrati. L'illecito amministrativo ex art. 174-ter L. n. 633/1941 non si applica se la detenzione è per la vendita. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'istituto per l'esistenza di precedenti specifici (cinque), incluso un reato successivo ai fatti oggetto di giudizio, che evidenziano abitualità. Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) non è provato: indigenza/disoccupazione non bastano a giustificare la scriminante. Le circostanze attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva sono valutazioni di merito fondate sui precedenti e sulla personalità negativa dell'imputato; la valutazione è congrua e non censurabile in Cassazione. Esito processuale accessorio: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con aumento ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il reato di ricettazione è stato ritenuto integrato dalla detenzione di supporti (CD) provenienti da delitto, privi di marchio SIAE e idonei alla vendita; la mancata giustificazione del possesso costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita, ove il giudice di merito motivi adeguatamente.
art. 171-ter lett. d) L. n. 633/1941 (tutela diritto d'autore)
Il reato presupposto della ricettazione è stato individuato nelle norme sul diritto d'autore; la mancanza del contrassegno SIAE non è di per sé prova, ma può concorrere con altri elementi (numero, confezionamento, copertine fotocopiate, modalità di offerta) a dimostrare l'abusiva duplicazione e la destinazione alla vendita.
art. 174-ter L. n. 633/1941
L'illecito amministrativo previsto dall'art. 174-ter si configura per detenzione a uso personale di supporti duplicati; tuttavia non è applicabile quando la detenzione è finalizzata alla vendita di supporti abusivamente riprodotti.
art. 131-bis cod. pen.
L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità o l'eventuale esclusione di benefici può essere negata se ricorrono elementi di abitualità delinquenziale: più precedenti omogenei (anche fatti successivi, se incidentalmente accertabili) possono mostrare la carattere abituale e ostare all'applicazione dell'istituto.
art. 54 cod. pen.
La scriminante dello stato di necessità richiede pericolo attuale e inevitabile grave alla persona; la semplice indigenza o disoccupazione non soddisfa gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità e quindi non è idonea a giustificare reati come la ricettazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti della censura in Cassazione: i motivi che riguardano la valutazione delle prove e dei fatti non rientrano tra i mezzi di ricorso atti a fondare la cassazione se si tratta di valutazioni di merito adeguatamente motivate.
art. 616 cod. proc. pen. e art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
In caso di inammissibilità del ricorso, è prevista la condanna al pagamento delle spese e la possibilità di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto per l'inammissibilità, valutata equamente dal giudice.
Massime di principio
- La detenzione di supporti privi di marchio SIAE non costituisce di per sé prova automatica di abusiva duplicazione, ma può concorrere con altri elementi (numero dei supporti, confezionamento, copertine fotocopiate, modalità di offerta/esposizione e luogo del rinvenimento) a fondare la conclusione di destinazione alla vendita e quindi la ricettazione.
- Il numero dei supporti è un elemento da valutare nel suo contesto: meno di 50 copie non garantisce automaticamente l'uso personale; la qualificazione come illecito amministrativo (art. 174-ter) o reato dipende da circostanze fattuali (finalità di vendita, presenza di apprestamenti per la duplicazione, modalità di esposizione).
- La prova della provenienza illecita può essere desunta dalla mancata giustificazione del possesso quando il giudice di merito motivi logicamente tale conclusione; la semplice attestazione dell'imputato di averli 'masterizzati' richiede elementi probatori a supporto per essere creduta.
- Lo stato di necessità invocato per ragioni di povertà o assenza di permesso di soggiorno è di norma insufficiente: occorrono fatti che dimostrino l'attualità e l'inevitabilità del pericolo, non soltanto la difficoltà economica.
- Le questioni relative a recidiva, abitualità e riconoscimento delle attenuanti sono valutazioni di fatto del giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione se correttamente motivate; la presenza di precedenti specifici, anche se successivi ai fatti ma accertabili, può ostare a benefici come la causa di particolare tenuità.
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale concentrarsi su vizi di diritto, errori logici macroscopici o mancanze motivazionali manifeste; una diversa interpretazione dei fatti o una rivalutazione delle prove non sono criteri di successo salvo profili di vizio motivazionale esterno.
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