Cassazione Penale, Sentenza n. 16651/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/06/2025 che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione gli episodi di emissione fino a ottobre 2018 e confermato la responsabilità per le emissioni dei 25 e 28 dicembre 2018 (reato ex art. 674 c.p.) rideterminando la pena. Il ricorrente ha sollevato otto motivi: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione (contestazione della valutazione probatoria e della mancata individuazione puntuale delle singole condotte); 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta mutazione del fatto (attribuzione di emissioni da H2S diverse dalle SOV contestate); 3) contraddittorietà sulla valutazione delle emissioni fuggitive e della loro capacità di raggiungere l'abitato di Castelferretti; 4) omessa valutazione dei controlli ARPA 2016-2018; 5) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo (assenza di dolo o colpa per affidamento sugli esiti dei controlli tecnici); 6) insufficiente motivazione della condanna al risarcimento dei danni per le parti civili; 7) mancata assunzione di prove decisive/testimonianze richieste; 8) omessa motivazione sull'inutilizzabilità di documenti prodotti dalla controparte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati o generici. Motivi principali della decisione: la sentenza d'appello costituisce una "doppia conforme" con la decisione di primo grado e, quindi, le due motivazioni vanno lette congiuntamente; il reato di cui all'art. 674 c.p. in relazione ad attività produttive ha carattere di reato permanente, con conseguenze sulla prescrizione; non sussiste mutazione del fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p. perché la difesa ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto dell'imputazione; le censure sulla valutazione delle prove si risolvono in rivalutazioni di merito non consentite in sede di legittimità; la condanna generica al risarcimento in sede penale è legittima quando accertato un fatto potenzialmente produttivo di danno, rinviandosi al giudice civile per la liquidazione; la mancata assunzione di ulteriori prove in appello è stata ritenuta non necessaria e nella discrezionalità del giudice; l'eccezione di inutilizzabilità documentale è generica e priva dell'onere di dimostrare l'incidenza decisiva sull'impianto motivazionale. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Falconara Marittima, liquidate in euro 3.686 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 674 c.p.
Il reato di immissione di gas, vapori, fumi molesti connesso ad attività economiche può avere natura di reato permanente; per i reati permanenti connessi a ciclo produttivo il termine prescrizionale decorre dalla sentenza che pone fine alla permanenza.
art. 521 cod. proc. pen.
L'immutazione del fatto rilevante ai fini dell'azione penale impone la trasmissione al P.M. solo quando la modifica sia tale da alterare radicalmente struttura del reato (fatto tipico, nesso di causalità o elemento psicologico) rendendo incompatibili le difese; nel caso concreto la Corte ha ritenuto assente tale mutazione.
art. 158 c.p.
Richiamata nella prospettiva della decorrenza della prescrizione per reati di natura permanente: il decorso del termine prescrizionale è influenzato dalla qualifica di reato permanente e dalla sua cessazione.
art. 539 cod. proc. pen.
Consente al giudice penale, quando riconosce la responsabilità civile ma non è in grado di liquidare il danno, di limitarsi a una condanna generica rimandando la quantificazione al giudice civile; la Corte ha confermato la legittimità di tale prassi.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 1)
Norma richiamata in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello: la riassunzione o assunzione di prove nuove è consentita solo se i dati precedenti risultano incerti e le prove richieste sono decisive; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali condizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
Sentenza Corte Cost. n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione e alla determinazione dell'eventuale contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere una condanna equitativa.
Massime di principio
- Nei reati collegati ad attività produttive che generano emissioni moleste va considerata la natura di reato permanente: non è necessario provare puntualmente ogni singolo episodio quando è dimostrata la perdurante attività produttiva.
- La Cassazione non sindaca la rivalutazione delle prove di merito: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano violazioni di legge o vizi logici specifici.
- La mutazione del fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p. richiede una modifica radicale della contestazione che renda impossibile la concreta difesa; cambiamenti meramente descrittivi o dettagliati non determinano automaticamente l'obbligo di trasmissione al P.M.
- La condanna penale generica al risarcimento dei danni è lecita quando il fatto è potenzialmente produttivo di conseguenze dannose; la liquidazione resta demandata al giudice civile.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: occorre dimostrare che le prove già acquisite sono incerte e che le prove richieste sono decisive. La scelta discrezionale del giudice di appello su questo punto è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Per opporre l'inutilizzabilità di prove o documenti in Cassazione è necessario indicare chiaramente quali elementi si ritengono inutilizzabili e dimostrare l'incidenza decisiva ("prova di resistenza") sul convincimento del giudice; deduzioni generiche sono inammissibili.
- In sede difensiva è fondamentale documentare concretamente l'assenza di dolo/colpa (es. evidenze tecniche, esiti ispettivi vincolanti) e non limitarsi a contestazioni generiche della valutazione probatoria.
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