Cassazione Penale, Sentenza n. 16652/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna ai sensi dell'art. 1231 cod. nav. (mancata osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza della navigazione) per fatti avvenuti il 28/09/2019: contestava violazioni del diritto alla difesa per deliberazione immediata senza trascrizioni, errori nella valutazione delle prove, eccepiva l'assenza di pericolo concreto (numero di salvagenti, zattera di salvataggio, classe del peschereccio e distanza dalla costa), chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., l'ammissione all'oblazione/estinzione anticipata, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena. L'appello era articolato in sei motivi volti a rimettere in discussione fatti, valutazione probatoria e applicazione delle norme penali e processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati o improcedibili. In particolare: ha ritenuto legittima la formazione delle conclusioni in udienza (art. 523 c.p.p.) e non configurabile nullità per la mancata produzione di trascrizioni; ha escluso la riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria in sede di legittimità; ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo la condotta non di particolare tenuità per il rilevante pericolo corso dalle persone trasportate (sovrannumero rispetto ai salvagenti e possibile mancanza di dispositivi per tutti); ha confermato il rigetto dell'oblazione e la negazione delle attenuanti e della sospensione condizionale sulla base della gravità della condotta e della personalità del reo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva pronunciarsi sulla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione o altre cause di non punibilità.
Norme richiamate
art. 1231 cod. nav.
Norma che punisce la violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione; la Corte conferma che la condotta (sovrannumero a bordo e navigazione in mare non consentito) integra la fattispecie e giustifica la valutazione di pericolosità della condotta per l'incolumità altrui.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che il requisito della particolare tenuità è valutato in relazione alla gravità e alle modalità della condotta e può essere escluso se la condotta ha comportato un serio pericolo per l'incolumità altrui, come nel caso di sovrannumero e insufficienza dei dispositivi di salvataggio.
art. 523 cod. proc. pen.
Prevede che le conclusioni delle parti siano formulate esaurita l'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita in udienza e ha escluso che la mancata disponibilità di trascrizioni determini violazione del diritto di difesa, nel rispetto del principio di oralità.
art. 142 cod. proc. pen.
Elenca le nullità rilevanti; la Corte ha affermato che la presunta irregolarità del verbale d'udienza non rientra tra le ipotesi di nullità previste e dunque non comporta annullamento.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria delle cause di estinzione della punibilità; la Corte ha ricordato che, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, non poteva valutare e dichiarare cause di non punibilità ai sensi di tale articolo.
art. 62-bis cod. pen.
Disposizione sulle circostanze attenuanti rilevanti; la Corte ha osservato che l'apprezzamento delle attenuanti è questione di fatto riservata al giudice di merito e la decisione di escluderle, se motivata, non è sindacabile in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese a seguito di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 523 e principi sull'oralità (richiami giurisprudenziali)
La Corte sottolinea il principio di oralità: le conclusioni si fondano su quanto udito in udienza e la mancata trascrizione non equivale automaticamente a lesione del diritto di difesa salvo le ipotesi di nullità espressamente previste.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione probatoria: le ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili se mirano a riesaminare la prova di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta delle modalità del fatto; se la condotta ha creato un serio pericolo per l'incolumità altrui (es. sovrannumero senza dispositivi di salvataggio) la causa non si applica.
- Le doglianze relative alla forma dei verbali d'udienza o alla mancata trascrizione richiedono il riferimento alle nullità tipizzate dalla legge; il mero disaccordo sulla completezza del verbale non determina automaticamente nullità processuale.
- Le richieste di oblazione, attenuanti o concessione di benefici (sospensione condizionale) dipendono dall'apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di conseguenza al giudice di legittimità di pronunciarsi su questioni di estinzione della punibilità o prescrizione che non siano state decise dal merito in modo reclamabile nel gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16647/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16648/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16649/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16651/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16653/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16657/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →