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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16653/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di beni riconducibili al COMI fino alla concorrenza di Euro 302.672,67 per presunta partecipazione ai reati previsti dagli artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente denunciava: 1) mancanza di "fumus commissi delicti", sostenendo che un contratto di collaborazione a progetto escludeva la sua qualifica di amministratore di fatto della COMPLAST ITALIA s.r.l.; 2) difetto del "periculum in mora", censurando la motivazione come generica e basata su formule stereotipate, specie perché i beni sequestrati erano prevalentemente immobili; 3) violazione del principio di proporzionalità nella misura cautelare rispetto a quanto effettivamente percepito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la censura sul fumus, ritenendo congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale che ha evidenziato incongruenze nella documentazione contabile (fatture non corrispondenti, assenza di pagamenti, omissioni nelle dichiarazioni IVA) e il ruolo ricoperto dal ricorrente nella IREC, per cui il contratto di collaborazione non escludeva la qualifica di amministratore di fatto. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al periculum in mora: la motivazione del Tribunale è risultata generica e stereotipata, priva di elementi concreti idonei a dimostrare il rischio di dispersione dei beni, soprattutto trattandosi di immobili non liquidi. Per questo profilo la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il giudizio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame limitato al periculum in mora. Il terzo motivo (proporzionalità) è stato assorbito in ragione della rescissione parziale.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per il riesame; la Corte conferma che il riesame e il controllo di legittimità devono valutare la compatibilità fra la fattispecie concreta e quella astratta di reato senza decidere anticipatamente il merito

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme sostanziali che disciplinano i reati fiscali contestati; il giudice verifica la sussumibilità dei fatti nella fattispecie astratta di reato ai fini del fumus

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnazione per cassazione in materia di cautela reale alla sola "violazione di legge": la Suprema Corte ricorda che rientrano in questa nozione la mancanza o l'apparenza della motivazione, ma non l'illogicità manifesta che può essere dedotta con il motivo specifico di cui all'art. 606, lett. e)

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione deve indicare anche il "periculum in mora" in modo conciso e concreto, rapportato alla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca

  • art. 240 c.p.

    Riferimento alle disposizioni sulla confisca; il sequestro preventivo può essere disposto in vista della futura confisca quando sussistono i presupposti previsti dalla legge

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per chiarire che l'illogicità manifesta della motivazione è rimessa a questo specifico motivo di ricorso, non alla nozione di "violazione di legge" in senso lato

Massime di principio

  • In sede di sequestro preventivo la verifica del "fumus" non implica la decisione sul merito ma la verifica della compatibilità del fatto con la fattispecie astratta: documenti che non corrispondono o incongruenze contabili possono giustificare il fumus anche se esiste un contratto di collaborazione
  • Il "periculum in mora" va motivato con elementi concreti, attuali e specifici: affermazioni generiche circa la "dispersione" o la "circolarità" non sono sufficienti, soprattutto quando i beni sono immobili o comunque non liquidi
  • Quando si chiede il sequestro finalizzato alla confisca, il giudice deve spiegare perché è necessaria un'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio di merito; la motivazione deve collegare la natura del bene, la sua connessione con il reato e la concreta possibilità che venga disperso o agevoli ulteriori illeciti
  • Un contratto di collaborazione non esclude automaticamente la qualifica di amministratore di fatto se altri elementi dimostrano poteri effettivi di gestione o controllo; la valutazione è globale e fondata su riscontri documentali
  • In Cassazione il ricorso contro misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge: quindi difetti di motivazione o motivazione apparente sono i profili più efficaci in sede di annullamento
  • Se la Corte annulla per vizi parziali (es. periculum), il giudice di merito può essere rinviato a riesaminare specificamente quel profilo; altri motivi possono risultare assorbiti o essere riesaminati solo dopo il nuovo giudizio

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