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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29782/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEF, sanzioni e interessi e da un avviso di iscrizione ipotecaria emessi nell'ambito dell'attività di riscossione. In appello la decisione di primo grado è stata riformata a favore dell'Ufficio, sul presupposto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse stata regolarmente notificata e non impugnata dal contribuente, con conseguente esaurimento del potere di impugnazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l'ammissibilità dell'impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria anche senza previa impugnazione della comunicazione preventiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria, pur non essendo espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, è un atto che rende conoscibile una pretesa tributaria e la sua impugnazione costituisce una facoltà, non un onere. Ne consegue che il mancato ricorso contro il preavviso non preclude la successiva impugnazione dell'atto tipico successivo, cioè l'iscrizione ipotecaria. La sentenza della CTR Lombardia è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La norma è richiamata come parametro della disciplina della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la Corte la legge in coordinamento con l'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, escludendo che la mancata impugnazione del preavviso precluda l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce al contribuente di impugnare anche atti non tipizzati che rendano nota una precisa pretesa tributaria; il mancato esercizio di tale facoltà non rende inammissibile la successiva impugnazione dell'atto tipico reiterativo della stessa pretesa.

  • art. 370 c.p.c.

    È citato solo per dare atto della costituzione dell'Agenzia della riscossione nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, quando esso non sia espressamente ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili, è una facoltà processuale del contribuente e non un onere la cui omissione consumi il potere di difesa.
  • La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario non esclude la tutela contro atti non nominati che portino comunque a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria.
  • La mancata impugnazione dell'atto prodromico non preclude la contestazione dell'atto successivo tipico che reitera la medesima pretesa fiscale.
  • In tema di riscossione ipotecaria, il giudice di merito deve verificare la corretta applicazione del principio per cui il preavviso non determina decadenza dall'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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