Cassazione Civile, Ordinanza n. 09748/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il ricorso per intervenuta rinuncia del ricorrente con adesione della controparte, disponendo la compensazione delle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta sulla ricostruzione del rapporto di conto corrente e sulla prescrizione delle rimesse solutorie. Il procedimento si è chiuso senza cassazione della sentenza impugnata, per effetto della rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, con apertura di credito e rapporti accessori, risalente al 1995 ed estinto nel 2001. La società correntista ha convenuto la banca chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità o annullabilità del rapporto e la rideterminazione del saldo con restituzione di interessi, commissione di massimo scoperto, spese e altre voci asseritamente illegittime; in subordine, ha chiesto la declaratoria di nullità o non applicabilità di anatocismo trimestrale, tassi, CMS, periodicità degli interessi e ulteriori addebiti non pattuiti o usurari, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate. La banca ha eccepito, tra l'altro, nullità dell'atto di citazione, mancanza di prova per difetto di produzione dei contratti, prescrizione estintiva e infondatezza delle domande. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello la condanna è stata ridotta, ritenendosi provata la documentazione prodotta, non necessaria l'indicazione specifica delle rimesse solutorie da parte della banca, inefficace come atto interruttivo una lettera generica del 2000 ma idonea una diffida del 2009, e necessaria la ricostruzione contabile del rapporto depurata dalle clausole nulle per distinguere rimesse ripristinatorie e solutorie. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., oltre ad altre norme sul conto corrente e sull'apertura di credito, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente imposto una preventiva ricostruzione contabile dei soli movimenti di capitale espungendo tutti gli addebiti per competenze, anziché limitarsi a individuare le rimesse solutorie dagli estratti conto e a ricalcolare il dare-avere eliminando solo le competenze non dovute non coperte da pagamenti irripetibili. Prima della decisione, la società resistente ha rinunciato al ricorso e la banca ha aderito alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito in relazione alle somme addebitate sul conto corrente; la Corte non si pronuncia nel merito per estinzione del ricorso.
Richiamato in relazione al termine ordinario di prescrizione dell'azione restitutoria; nessuna interpretazione di merito è resa perché il ricorso è estinto.
Citàto dal ricorrente tra le norme sul rapporto bancario e sugli interessi; non vi è decisione sul punto.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sul conto corrente; non vi è statuizione di merito.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'apertura di credito e alla gestione del conto; la Corte non si pronuncia.
Richiamato dal ricorrente; nessuna valutazione di merito per estinzione del giudizio.
Richiamato dal ricorrente; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della doglianza sulla ricostruzione del debito e dei pagamenti; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente; nessuna interpretazione di merito, perché il ricorso è estinto.
Richiamato nel riepilogo della sentenza d'appello per affermare l'efficacia interruttiva della messa in mora anche stragiudiziale; la Cassazione non decide sul punto per estinzione.
Applicato per effetto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controparte, determinando l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte vi aderisce, il giudizio si estingue e la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del ricorso per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione secondo la decisione della Corte.
- Le questioni di merito relative alla ripetizione di indebito in conto corrente, alla prescrizione e alla ricostruzione contabile del rapporto restano assorbite se il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia.
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