Cassazione Penale, Sentenza n. 07223/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 02/07/2025 per mancato riconoscimento della continuazione con riferimento ai fatti di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) oggetto della sentenza della Corte di Appello di Perugia. La difesa ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che, per l'omogeneità delle condotte e il medesimo contesto spaziale, il mero dato cronologico non sarebbe sufficiente a escludere l'esistenza di un unico disegno criminoso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non sussisteva la continuazione: il distacco temporale tra gli episodi (circa quattro anni) e l'assenza di uno sviluppo volitivo unitario hanno portato a escludere l'unitarietà del disegno criminoso. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso ideato sin dall'origine; il giudice deve esaminare tempi e modalità delle violazioni per risalire all'unità di ideazione e decidere se applicare il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Norma incriminatrice relativa al traffico di sostanze stupefacenti, riferita ai fatti oggetto delle sentenze considerate dal giudice dell'esecuzione.
artt. 582 e 585 cod. pen.
Norme penali richiamate in relazione ad altri fatti giudicati (citati nel provvedimento impugnato); utilizzate per delimitare l'ambito dei reati rispetto ai quali è stata valutata la continuazione.
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo; Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022; Sez.1, n.39222 del 26/02/2014)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 e altre pronunce indicate nel testo
Individua gli "indici rivelatori" della preordinazione unitaria: ridotta distanza cronologica, omogeneità delle modalità, identità del bene tutelato, valutazione di tempo e luogo; anche alcuni elementi significativi possono essere sufficienti, ma la mera reiterazione o l'abitualità non sostituiscono l'unità di ideazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare una unità di disegno criminoso ideata sin dall'inizio; la semplice ripetizione di reati o l'abitualità non sono sufficienti.
- I criteri utili per valutare la continuazione sono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità esecutive, identità del bene giuridico offeso e valutazione delle condizioni di tempo e luogo; anche alcuni di questi indici, se significativi, possono bastare.
- Una distanza temporale consistente (es. anni) costituisce un forte indizio di autonome ideazioni criminose, salvo che non sussistano giustificazioni chiare della frazionabilità temporale di un medesimo progetto criminoso.
- La valutazione sull'esistenza del disegno unitario è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o per manifesta illogicità della decisione.
- Chi propone ricorso deve fornire elementi concreti a sostegno della tesi della continuazione; in difetto il ricorso è esposto a declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.
- Nel dubbio, la norma di favore (continuazione) viene interpretata restrittivamente: l'istituto non può essere esteso a finalismi generici come il perseguimento di profitti illeciti nel tempo.
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