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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07223/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 02/07/2025 per mancato riconoscimento della continuazione con riferimento ai fatti di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) oggetto della sentenza della Corte di Appello di Perugia. La difesa ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che, per l'omogeneità delle condotte e il medesimo contesto spaziale, il mero dato cronologico non sarebbe sufficiente a escludere l'esistenza di un unico disegno criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non sussisteva la continuazione: il distacco temporale tra gli episodi (circa quattro anni) e l'assenza di uno sviluppo volitivo unitario hanno portato a escludere l'unitarietà del disegno criminoso. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma secondo cod. pen.

    La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso ideato sin dall'origine; il giudice deve esaminare tempi e modalità delle violazioni per risalire all'unità di ideazione e decidere se applicare il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale.

  • art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    Norma incriminatrice relativa al traffico di sostanze stupefacenti, riferita ai fatti oggetto delle sentenze considerate dal giudice dell'esecuzione.

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    artt. 582 e 585 cod. pen.

    Norme penali richiamate in relazione ad altri fatti giudicati (citati nel provvedimento impugnato); utilizzate per delimitare l'ambito dei reati rispetto ai quali è stata valutata la continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo; Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022; Sez.1, n.39222 del 26/02/2014)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 e altre pronunce indicate nel testo

    Individua gli "indici rivelatori" della preordinazione unitaria: ridotta distanza cronologica, omogeneità delle modalità, identità del bene tutelato, valutazione di tempo e luogo; anche alcuni elementi significativi possono essere sufficienti, ma la mera reiterazione o l'abitualità non sostituiscono l'unità di ideazione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare una unità di disegno criminoso ideata sin dall'inizio; la semplice ripetizione di reati o l'abitualità non sono sufficienti.
  • I criteri utili per valutare la continuazione sono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità esecutive, identità del bene giuridico offeso e valutazione delle condizioni di tempo e luogo; anche alcuni di questi indici, se significativi, possono bastare.
  • Una distanza temporale consistente (es. anni) costituisce un forte indizio di autonome ideazioni criminose, salvo che non sussistano giustificazioni chiare della frazionabilità temporale di un medesimo progetto criminoso.
  • La valutazione sull'esistenza del disegno unitario è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o per manifesta illogicità della decisione.
  • Chi propone ricorso deve fornire elementi concreti a sostegno della tesi della continuazione; in difetto il ricorso è esposto a declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.
  • Nel dubbio, la norma di favore (continuazione) viene interpretata restrittivamente: l'istituto non può essere esteso a finalismi generici come il perseguimento di profitti illeciti nel tempo.

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