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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da creditori della chiamata all'eredità per far accertare che quest'ultima avesse accettato tacitamente le eredità dei genitori defunti, così da consentire la trascrizione dell'accettazione e la prosecuzione di procedure esecutive immobiliari sospese per difetto di continuità delle trascrizioni. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato l'accettazione tacita dell'eredità dei due de cuius e ordinato la trascrizione della sentenza e dell'accettazione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato il possesso di beni ereditari e valorizzando sia il possesso/usufruizione di un'autovettura paterna, sia il possesso di un immobile ereditario, sia la voltura catastale di immobili a nome della chiamata. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 485 c.c., sostenendo che non potesse qualificarsi come possesso ereditario la mera custodia dell'autovettura paterna e contestando la prova del possesso dell'immobile; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c. in relazione all'art. 485 c.c., lamentando una presunta doppia presunzione fondata sulla convivenza con i genitori e sul possesso di beni mobili; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 476 c.c., assumendo che la voltura catastale fosse stata richiesta dal fratello e non da lei, sicché non vi sarebbe stato un suo atto incompatibile con la volontà di rinunciare. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non si confrontava con la ratio decidendi, avendo la sentenza valorizzato il possesso dell'autovettura dopo la morte del padre e il possesso dell'immobile, oltre alla voltura catastale, rationes autonome non specificamente censurate; il secondo perché non attaccava la reale motivazione della sentenza e misconosceva che la decisione non si era fondata su una presunzione di secondo grado relativa a beni mobili; il terzo perché, pur richiamando l'art. 476 c.c., mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio sulla provenienza della richiesta di voltura, attività preclusa in sede di legittimità, anche per la presenza di "doppia conforme". Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non si confrontavano con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e, per parte restante, sollecitavano una rivalutazione del merito probatorio non consentita in cassazione. Ha inoltre confermato le conseguenze economiche a carico della ricorrente: spese del giudizio di legittimità in favore dei due controricorrenti, condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata, pagamento ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende e attestazione del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 485 c.c.

    regola il caso del chiamato all'eredità che, avendo il possesso di beni ereditari, deve compiere l'inventario e l'accettazione nei termini previsti; la Corte richiama la norma nel senso che il possesso successivo all'apertura della successione può fondare l'accettazione pura e semplice se non seguiti gli adempimenti imposti

  • art. 476 c.c.

    l'accettazione tacita può desumersi dal compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere utilizzate correttamente, senza costruire inferenze non consentite; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla motivazione effettiva

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del possesso dei beni ereditari è stato ritenuto assolto dagli attori sulla base del materiale istruttorio valorizzato dalla Corte territoriale

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per denunciare un preteso extrapetitum o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte lo reputa non pertinente rispetto alla reale censura

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è utilizzabile per ottenere una revisione del merito in presenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme limita la deducibilità in cassazione del vizio motivazionale relativo all'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione accelerata del ricorso per manifesta infondatezza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la fase successiva alla proposta di definizione accelerata e il deposito di memorie

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    fondamento della condanna al risarcimento per lite temeraria conseguente alla manifesta inammissibilità del ricorso

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende inutile ogni ulteriore esame.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta da atti o comportamenti che presuppongono necessariamente la qualità di erede, nonché dal possesso di beni ereditari e dal mancato compimento degli adempimenti richiesti dalla disciplina dell'erede chiamato in possesso dei beni.
  • In presenza di doppia conforme il vizio motivazionale è fortemente limitato e non può essere surrettiziamente riproposto sotto la veste della violazione di legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni manifeste e si colloca nella logica della definizione accelerata, possono seguire le conseguenze sanzionatorie previste per la lite temeraria e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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