Sentenza del 22/02/2017 n. 4564 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Base imponibile - Passività deducibili - Accettazione con beneficio d'inventario - Sufficienza del verbale d'inventario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato gli avvisi di liquidazione dell’imposta principale di successione, emessi per omessa autoliquidazione e per il disconoscimento delle passività indicate nella dichiarazione di successione. Sostenevano che, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, fosse sufficiente a dimostrare i debiti ereditari il verbale d’inventario redatto dal cancelliere. L’Agenzia delle Entrate ha contestato in Cassazione l’applicazione delle norme sulla deducibilità delle passività e sulla responsabilità degli eredi: a suo avviso, i debiti sono deducibili soltanto se ricorrono le condizioni di legge e sono provati con i documenti specificamente ammessi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Taranto, depositata il 18 maggio 2011, e deciso la causa nel merito senza ulteriori accertamenti: ha rigettato il ricorso originario delle contribuenti contro gli avvisi. Ha stabilito che l’accettazione con beneficio d’inventario non modifica le regole fiscali ordinarie per dedurre i debiti ereditari e che il verbale d’inventario del cancelliere non è, da solo, prova idonea ai fini fiscali, perché non rientra tra i documenti previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 346/1990. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 20-24, in particolare artt. 21 e 23
In tema di imposta sulle successioni, il regime di deducibilità dei debiti della massa ereditaria - disciplinato del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. da 20 a 24 - va ricostruito nel senso che tali debiti sono deducibili, purchè sussistano le condizioni previste dall'art. 21 e subordinatamente alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dall'art. 23.
Per dedurre i debiti ereditari non basta dimostrarne genericamente l’esistenza: devono ricorrere le condizioni dell’art. 21 e la prova deve essere fornita secondo le modalità tassative dell’art. 23. Il verbale d’inventario del cancelliere, non compreso tra i documenti indicati dalla norma, non è sufficiente.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, comma 2
l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice del D.Lgs. 20 ottobre 1990, n. 346, artt. 20 e segg., ma rileva in sede di riscossione dell'imposta, essendo la responsabilità dell'erede (o del coerede) beneficiato, ai sensi dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. citato, contenuta "nel limite del valore della propria quota ereditaria"
Il beneficio d’inventario non amplia le passività deducibili nel calcolo fiscale dell’imposta: rileva invece nella fase della riscossione, limitando la responsabilità dell’erede beneficiato al valore della propria quota ereditaria.
La Corte richiama la regola sull’onere della prova nel quadro della censura dell’Agenzia e applica il regime di prova legale previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 346/1990: spetta a chi invoca la deduzione dimostrare i debiti con la documentazione ammessa.
Codice di procedura civile, art. 384
La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va, alla luce di quanto sopra evidenziato, rigettato il ricorso introduttivo proposto dalle contribuenti.
Dopo la cassazione, la Corte può decidere direttamente il merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; qui ha quindi rigettato direttamente il ricorso introduttivo delle contribuenti.
Massime di principio
- Nelle successioni, l’accettazione con beneficio d’inventario limita la responsabilità dell’erede in sede di riscossione, ma non comporta di per sé una maggiore deducibilità dei debiti ai fini del calcolo dell’imposta.
- Chi chiede di dedurre passività ereditarie deve rispettare sia le condizioni sostanziali previste dalla disciplina fiscale sia le specifiche modalità documentali di prova: un documento attestante l’inventario civilistico non sostituisce i documenti ammessi dalla normativa tributaria.
- La prova dell’esistenza e dell’ammontare dei debiti va predisposta secondo il sistema di prova previsto dalla legge tributaria; non è sufficiente che il debito risulti da un atto pubblico o da un inventario se quell’atto non è tra quelli contemplati dalla norma.
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