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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione

Riscossione - Misure cautelari - Iscrizione di ipoteca - Diritto al contraddittorio - Obbligo di informazione preventiva - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento presupposte, deducendo diversi profili di illegittimità. In Cassazione ha formulato undici motivi: è stato ritenuto fondato il quarto, nella parte in cui lamentava che, prima dell’iscrizione ipotecaria, non fosse stata informata della procedura e non avesse potuto partecipare al procedimento. La censura è stata qualificata in base alla sua sostanza come denuncia dell’omesso contraddittorio preventivo, benché la ricorrente l’avesse formalmente collegata all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, disposizione non applicabile all’iscrizione ipotecaria. Gli altri motivi riguardavano, tra l’altro, la produzione documentale in appello, la notificazione e la motivazione delle cartelle, la sottoscrizione, la specificità dell’appello, la procura, lo sgravio parziale e la domanda risarcitoria.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 1° febbraio 2017, depositata il 22 febbraio 2017, ha accolto il quarto motivo e rigettato gli altri dieci. Ha cassato la sentenza d’appello, che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente pronunciata in primo grado per mancata prova della notificazione delle cartelle, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società nei limiti indicati in motivazione. L’iscrizione ipotecaria è quindi illegittima per omessa comunicazione preventiva e mancata attivazione del contraddittorio; conserva tuttavia efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità, in ragione della sua natura reale. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, poiché i principi applicati si erano formati dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

    Prima dell’iscrizione ipotecaria l’amministrazione deve informare il contribuente e concedergli un termine, indicato in trenta giorni, per presentare osservazioni o pagare. L’omissione del contraddittorio rende nulla l’iscrizione, che, per la natura reale dell’ipoteca, resta efficace fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    L'iscrizione ipotecaria prevista del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

    L’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, non è necessaria per procedere all’iscrizione ipotecaria, perché questa non costituisce un atto di espropriazione forzata. Resta però autonomo l’obbligo di informazione preventiva e di contraddittorio derivante dai principi affermati per l’art. 77.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea

    La decisione richiama tali disposizioni a garanzia del diritto di partecipare al procedimento e le pone a fondamento della nullità dell’iscrizione ipotecaria adottata senza contraddittorio preventivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    Il mancato deposito in primo grado, nei termini, di documenti difensivi non preclude di per sé il loro utilizzo in appello, purché siano formalmente e tempestivamente acquisiti al fascicolo del giudizio di secondo grado.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte

    Quando la cartella è notificata tramite il servizio postale ordinario secondo questa disposizione, la notificazione si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario; la prova può essere fornita producendo l’avviso, senza necessità di una relata o della copia della cartella.

  • Codice civile, art. 1335

    La cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta; spetta al destinatario dimostrare di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    Nel caso concreto l’atto d’appello conteneva una critica analitica e circostanziata della decisione di primo grado, perciò non ricorreva la dedotta nullità per difetto di specificità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Nel processo tributario può soddisfare l’onere di specificità dell’appello anche la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, quando esprima il dissenso rispetto alla decisione impugnata.

  • Codice di procedura civile, artt. 83 e 75

    La procura materialmente congiunta all’atto cui accede può riferirsi al giudizio anche senza menzionare la sentenza impugnata o indicare la data e il giudice adito; per la procura rilasciata da una persona giuridica, l’indicazione e la sottoscrizione dei rappresentanti possono bastare anche senza specificare la fonte dei loro poteri, verificabile nel registro delle imprese.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31/2008

    La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento è prevista solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; non si applica ai ruoli anteriori.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La decisione richiama la disposizione nel valutare l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, rilevando che, per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, la sua violazione non comporta annullabilità della cartella.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    Per un provvedimento vincolato, la violazione di norme procedimentali o formali non comporta annullabilità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato; il principio è applicato alla questione della mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle anteriori al 1° giugno 2008.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria esattoriale non è un atto di espropriazione forzata: non richiede quindi l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, per l’esecuzione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.
  • L’assenza dell’obbligo di intimazione ex art. 50 non elimina l’obbligo distinto di informare preventivamente il contribuente dell’intenzione di iscrivere ipoteca e di consentirgli di presentare osservazioni o pagare. Il mancato contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione.
  • La censura giudiziale va qualificata in base alla sostanza dei fatti e delle doglianze esposte, non soltanto alla norma formalmente indicata dalla parte; il giudice applica ai fatti la disciplina giuridica pertinente.
  • La nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancato contraddittorio deve essere dichiarata dal giudice: fino a tale declaratoria l’iscrizione conserva efficacia per la natura reale dell’ipoteca.

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