Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
Accertamento - Imposte dirette - Esterovestizione - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno d'imposta 2003 l'Agenzia aveva contestato che S. M., pur avendo sede in Francia, disponesse in Italia di una stabile organizzazione e di un centro stabile di attività, con conseguente soggettività passiva ai fini Irpeg e Irap e obbligo di assoggettare a Iva le operazioni effettuate. La CTR aveva escluso la stabile organizzazione valorizzando il fatto che i contratti con i clienti erano conclusi in Francia e che i beni strumentali erano stati acquistati e immatricolati lì. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato, con unico motivo, l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, lamentando l'omesso esame di una serie di elementi oggettivi e dei legami personali e societari con l'Italia. La contribuente ha inoltre eccepito che un precedente giudicato, relativo alla diversa società C. I. S.c.r.l., precludesse un nuovo accertamento.
La decisione
La Cassazione ha escluso la preclusione derivante dal precedente giudicato: la pronuncia riguardava un soggetto diverso e non era incompatibile con la possibile esistenza di una stabile organizzazione di S. M. Ha accolto l'unico motivo dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva omesso di valutare congiuntamente gli elementi dedotti: il socio di larghissima maggioranza e amministratore legale M. A., la proprietà dei mezzi concessi a noleggio a C. I. (dove M. A. aveva anche incarichi dirigenziali), l'uso di un magazzino a Imperia per le incombenze della società e il rinvenimento in Italia di documentazione aziendale. Il fatto che i contratti e gli acquisti fossero avvenuti in Francia non bastava, da solo, a escludere una stabile organizzazione o a qualificare l'attività italiana come meramente preparatoria o ausiliaria. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; non ha deciso definitivamente se la stabile organizzazione sussistesse.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. , n. 5.
La censura per vizio motivazionale è fondata quando il giudice di merito omette di valutare elementi potenzialmente decisivi e idonei, se considerati nel loro insieme, a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti.
Art. 5 del Modello di Convenzione OCSE e relativo Commentario
i presupposti ritenuti necessari per l'esistenza di una stabile organizzazione "materiale" sono: a) l'esistenza di una sede d'affari: in tale locuzione sono compresi tutti i locali, le infrastrutture e simili, utilizzati per l'esercizio dell'attività industriale o commerciale della società estera, a prescindere dal fatto che questi siano utilizzati esclusivamente a tale fine (cfr. il paragrafo 3 del Commentario all'art. 5 del Modello OCSE) ed essendo in ogni caso irrilevante il titolo giuridico legittimante la disponibilità della sede di affari, che potrebbero essere anche due (paragrafo 5.1. del Commentario all'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE.); b) la circostanza che tale sede sia caratterizzata dai caratteri della fissità e della permanenza; e il fatto che l'impresa non residente svolga, in tutto o in parte, la propria attività per mezzo di tale sede fissa d'affari.
La stabile organizzazione materiale richiede una sede d'affari effettivamente utilizzata per l'attività dell'impresa, dotata di fissità e permanenza, attraverso la quale l'impresa non residente svolga in tutto o in parte la propria attività. Non è necessario che i locali siano usati esclusivamente dall'impresa né che la disponibilità derivi da uno specifico titolo giuridico.
Massime di principio
- La stabile organizzazione va accertata considerando complessivamente gli elementi oggettivi e i legami soggettivi e organizzativi con lo Stato: la sede estera, la stipula dei contratti all'estero o l'acquisto dei beni all'estero non escludono da soli una presenza stabile nel territorio.
- Sono rilevanti, tra gli altri, la disponibilità e l'uso continuativo di locali, il rinvenimento di documentazione aziendale, l'impiego di beni e personale e i rapporti gestionali o societari con soggetti operanti nel territorio. La valutazione deve riguardare il concreto svolgimento dell'attività, non soltanto la forma degli atti.
- Un'attività svolta in Italia non può essere qualificata come meramente preparatoria o ausiliaria sulla sola base della stipula all'estero dei contratti: occorre esaminare la funzione effettiva delle attività e delle strutture presenti in Italia.
- Un giudicato relativo a una società diversa non preclude automaticamente l'accertamento della stabile organizzazione di un altro soggetto, quando la decisione precedente non sia logicamente, materialmente o giuridicamente incompatibile con tale accertamento.
- La cassazione con rinvio per omesso esame di elementi decisivi non equivale a una pronuncia definitiva sulla sussistenza della stabile organizzazione: il giudice di rinvio deve svolgere una nuova valutazione complessiva dei fatti.
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