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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello della società fosse inammissibile perché privo di motivi specifici. La contribuente aveva infatti riprodotto le contestazioni già rivolte all’avviso di rettifica, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza della CTP, che aveva respinto il ricorso rilevando l’assenza di riscontri contabili dei movimenti finanziari relativi alle fatture e alle note di credito per operazioni ritenute inesistenti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, sebbene l’appello tributario abbia carattere devolutivo pieno, le doglianze devono comunque confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado: la mera riproposizione testuale delle difese iniziali non soddisfa tale requisito. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, perché il giudizio non poteva proseguire essendo inammissibile l’appello. La società è stata condannata alle spese: 5.000 euro per il giudizio d’appello (2.000 euro per diritti e 3.000 per onorari) e 5.000 euro per il giudizio di Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito per entrambi i giudizi.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Principio, questo, dal quale si desume chiaramente che se è vero che l'appello in materia tributaria ha carattere devolutivo pieno, è altresì vero che le deduzioni dell'appellante devono essere svolte "in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado", delle quali, quindi, l'appellante non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di appello le medesime testuali argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo.

    L’appello tributario consente il riesame della controversia nel merito, ma l’appellante deve articolare le proprie deduzioni in modo da contestare la motivazione della sentenza impugnata. Non basta ripetere le argomentazioni del ricorso introduttivo senza misurarsi con quanto deciso in primo grado.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Il giudizio non poteva essere proseguito per la inammissibilità dell'appello.

    Quando la Cassazione rileva che il giudizio non poteva proseguire a causa dell’inammissibilità dell’appello, può cassare la sentenza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, ma ciò non esonera dall’onere di indicare critiche che si confrontino con le ragioni della decisione di primo grado.
  • La riproposizione letterale delle difese svolte contro l’atto impositivo, senza contestare la motivazione della sentenza appellata, può comportare l’inammissibilità dell’appello.
  • Per formulare un appello efficace occorre individuare gli errori attribuiti alla sentenza di primo grado e spiegare perché le sue valutazioni, in fatto o in diritto, dovrebbero essere riformate.

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