Sentenza del 22/02/2017 n. 4591 - Corte di Cassazione
Riscossione - Cartelle esattoriali - Iscrizione ipotecaria - Preventiva intimazione - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.R. ha impugnato l’iscrizione ipotecaria eseguita sul proprio immobile per crediti relativi a cartelle di pagamento per IRPEF, IVA e altri tributi. In Cassazione ha proposto sei motivi: contestava, tra l’altro, la motivazione della sentenza regionale, l’omessa indicazione delle informazioni sui rimedi di impugnazione nell’atto, la mancata pronuncia su una censura, l’assenza della preventiva intimazione e la regolarità delle notifiche delle cartelle. Il motivo decisivo era la mancata comunicazione preventiva dell’intenzione di iscrivere ipoteca e la conseguente mancata possibilità per il contribuente di presentare osservazioni o pagare. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 143/1/12 del 28 settembre 2012, depositata il 12 novembre 2012, aveva respinto l’appello, ritenendo provata la notifica delle cartelle e non applicabile l’art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, perché l’ipoteca non era stata preceduta da una procedura espropriativa.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri cinque. Ha precisato che l’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’espropriazione forzata e non richiede, per questo, l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973; tuttavia, prima dell’iscrizione l’Amministrazione deve comunicare al contribuente l’intenzione di procedere e concedergli un termine, individuabile in trenta giorni, per presentare osservazioni o pagare. L’omesso contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria
Prima dell’iscrizione ipotecaria va instaurato il contraddittorio: il contribuente deve essere avvisato e avere trenta giorni per osservare o pagare. L’omissione rende nulla l’iscrizione, ferma la sua efficacia reale fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
l'iscrizione ipotecaria di cui qui si discute "non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento"
L’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, è richiesta quando l’espropriazione forzata non inizi entro un anno dalla notifica della cartella; non è invece presupposto dell’iscrizione ipotecaria, che non costituisce atto esecutivo. Resta autonomamente necessario il preavviso e il contraddittorio prima dell’ipoteca.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48
dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea
La partecipazione al procedimento è una garanzia rilevante anche alla luce delle disposizioni della Carta richiamate dalla Corte; la sua omissione, nel procedimento di iscrizione ipotecaria, determina la nullità dell’atto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante totalmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta
Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione da parte dell’impugnante totalmente soccombente. Poiché il ricorso è stato accolto, tali presupposti non ricorrevano.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente richiede un previo avviso che consenta di conoscere l’intenzione dell’ente e di presentare osservazioni o pagare entro un termine di trenta giorni; l’omissione del contraddittorio può comportare la nullità dell’iscrizione.
- L’iscrizione ipotecaria è distinta dall’espropriazione forzata: la mancata notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, non invalida di per sé l’ipoteca, ma non elimina l’obbligo del preventivo contraddittorio.
- Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e le censure dedotte dalla parte secondo la norma pertinente, anche quando il ricorrente abbia richiamato una disposizione non applicabile, se ha comunque prospettato la nullità per mancata instaurazione del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4554 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4559 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →