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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07647/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, già assunto a tempo determinato, aveva ottenuto con sentenza la declaratoria di nullità del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato. In un separato giudizio gli era stata poi riconosciuta l’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010. Sostenendo che la società avesse cessato l’attività e che il servizio fosse passato a terzi, il lavoratore ha domandato anche il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento della sentenza di primo grado che aveva disposto la conversione fino alla cessazione dell’attività, per complessivi euro 63.932,35, oltre alla già riconosciuta indennità. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l’indennità ma negando le ulteriori retribuzioni per difetto di giudicato favorevole sul punto e per mancanza di prova di una formale offerta della prestazione lavorativa. La Corte d’appello ha rigettato il gravame: ha qualificato la domanda non come differenze retributive ma come risarcimento per mancata riassunzione; ha ritenuto decisivo che non vi fosse prova dell’offerta della prestazione dopo la sentenza di conversione; ha escluso che la mera notifica della sentenza valesse come messa in mora; ha richiamato Cass. n. 21947/2018 nel senso che la retribuzione decorre dalla messa in mora conseguente all’offerta della prestazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in cinque motivi, omesso esame/travisamento della decisione di primo grado, violazione del divieto di ius novorum e dell’art. 345 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su altri motivi di appello, violazione dell’art. 342 c.p.c. per mancata considerazione della deduzione relativa al precetto notificato e violazione dell’art. 1207 c.c. per non avere la Corte riconosciuto la costituzione in mora tramite l’atto di precetto, con cui egli aveva chiesto anche reintegrazione e adibizione alle precedenti mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo, per la preclusione da doppia conforme quanto all’omesso esame e per assenza di reale travisamento della sentenza di primo grado; il secondo, perché la questione della mancata offerta della prestazione non era una nuova eccezione, ma un passaggio necessario per valutare il motivo di appello e il fatto costitutivo del diritto alle retribuzioni; il terzo, per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque perché l’accertamento della mancata offerta rendeva superfluo l’esame degli altri motivi; il quarto e il quinto, anch’essi inammissibili per difetto di specificità, per non aver trascritto o localizzato i passaggi rilevanti dell’atto di appello. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Non sono state liquidate spese perché la società era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma il vizio di omesso esame è dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme; gli altri vizi dedotti vengono vagliati nei limiti della specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare il preteso travisamento della motivazione di primo grado, ma la Corte esclude che vi sia stata alterazione del contenuto decisorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    è richiamato per affermare che il vizio di omesso esame è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di ius novorum non viene violato, perché la questione sulla mancata offerta della prestazione era già rilevante in primo grado come autonoma ratio decidendi e quindi poteva essere scrutinata in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché l’accertamento della mancata offerta della prestazione assorbe logicamente gli ulteriori motivi di appello.

  • art. 342 c.p.c.

    la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo riprodotti i passaggi essenziali dell’atto di appello.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve riportare o localizzare in modo specifico gli atti e i passaggi rilevanti; la mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 1207 c.c.

    la mora del creditore non è ritenuta sussistente in base alla mera notifica del precetto; occorre l’offerta della prestazione lavorativa, quale fatto costitutivo del diritto alla retribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    l’offerta formale della prestazione è considerata fatto costitutivo del diritto alle retribuzioni e, quindi, deve esserne data prova da chi la invoca.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato come base dell’indennità risarcitoria già riconosciuta in precedente giudizio per la conversione del termine apposto al contratto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro convertito da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto alla retribuzione successiva alla pronuncia di conversione non sorge automaticamente per il solo effetto della sentenza o della sua notifica: è necessario che il lavoratore alleghi e provi l’offerta della prestazione lavorativa, che costituisce il fatto costitutivo della mora del datore e del correlato obbligo retributivo.
  • Se la sentenza di primo grado fonda il rigetto della domanda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; in mancanza, la decisione resta sorretta dalla ratio non attinta dalla critica.
  • Nel ricorso per cassazione, le doglianze di omessa pronuncia, violazione dell’art. 342 c.p.c. o di errata valutazione degli atti sono inammissibili se non sono riportati o localizzati con precisione i passaggi essenziali degli atti processuali rilevanti.
  • La mera notifica del titolo giudiziale non equivale, di per sé, a costituzione in mora del datore di lavoro ai fini del sorgere del diritto alle retribuzioni, quando manchi la prova di una formale offerta della prestazione.
  • Quando la questione della mancata offerta della prestazione è già una ratio decidendi del primo giudice, il suo esame in appello non integra una nuova eccezione, ma un passaggio necessario per decidere sul motivo di gravame.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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