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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33065/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria disposto dall'agente della riscossione su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la commissione regionale ha accolto l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: con i primi tre ha dedotto violazione degli artt. 167, 170 c.c. e 77 d.P.R. 602/1973, nonché degli artt. 2697, 143, 144, 147, 148 e 315-bis c.c., sostenendo che l'ipoteca non potesse gravare su beni del fondo patrimoniale, che i debiti tributari fossero sorti prima della formazione della famiglia e comunque fossero estranei ai bisogni familiari, e che la consapevolezza di tale estraneità fosse a conoscenza dell'amministrazione; con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., assumendo che, mancando una previa azione revocatoria per rendere inefficace il vincolo del fondo, l'amministrazione non potesse iscrivere ipoteca.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della commissione regionale, affermando che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 può essere legittimamente eseguita anche su beni compresi nel fondo patrimoniale, purché ricorrano le condizioni dell'art. 170 c.c., e che incombe sul debitore opponente l'onere di provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La Corte ha inoltre considerato inammissibile il quarto motivo perché nuova questione non trattata nei gradi di merito, precisando comunque che l'iscrizione ipotecaria non è subordinata al previo esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.c.

    Richiamato come norma sul fondo patrimoniale, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo diverso da quello dell'art. 170 c.c.

  • art. 170 c.c.

    L'esecuzione o l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo è consentita solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni; il debitore opponente deve provare estraneità e conoscenza del creditore.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale se ricorrono le condizioni dell'art. 170 c.c.; l'ipoteca ha funzione di garanzia e cautela e non è atto dell'espropriazione forzata in senso stretto.

  • art. 2697 c.c.

    Il relativo onere probatorio grava sul debitore che oppone l'impignorabilità/opponibilità del fondo e l'estraneità del debito ai bisogni familiari.

  • art. 143 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto della nozione di bisogni della famiglia, senza autonoma affermazione decisoria.

  • art. 144 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto della nozione di bisogni della famiglia, senza autonoma affermazione decisoria.

  • art. 147 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto della nozione di bisogni della famiglia, senza autonoma affermazione decisoria.

  • art. 148 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto della nozione di bisogni della famiglia, senza autonoma affermazione decisoria.

  • art. 315-bis c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto della nozione di bisogni della famiglia, senza autonoma affermazione decisoria.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria può essere esperita dal creditore se ne ricorrono i presupposti, ma non costituisce condizione necessaria per l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo; la censura fondata sulla mancata revocatoria è nuova e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria sui beni compresi nel fondo patrimoniale è legittima se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • Il criterio decisivo non è la natura tributaria o meno del credito, ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia; anche un debito fiscale connesso ad attività d'impresa può, in concreto, essere funzionale ai bisogni familiari.
  • Il debitore che oppone l'impignorabilità o l'inopponibilità del fondo patrimoniale deve provare sia l'effettiva estraneità del debito ai bisogni familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore procedente.
  • L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione ha funzione cautelare e di garanzia e non è subordinata al previo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non trattata nei gradi di merito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneEspropriazione forzataProprietà
RamiTributiEsecuzioniDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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