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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38824/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto di conferma della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (durata tre anni, obbligo di soggiorno). Il ricorrente contestava: (1) violazione del principio ne bis in idem sostanziale e procedimentale perché i giudici avrebbero riconsiderato elementi già valutati in precedenti provvedimenti; (2) inosservanza della tipicità della prevenzione, poiché alcuni comportamenti considerati erano, secondo la difesa, mere violazioni amministrative (misure anti-COVID) e non rilevanti penalmente; (3) errata interpretazione del d.lgs. 159/2011 e carenza del requisito della pericolosità sociale (uso di congetture e sospetti); (4) carenza della concretezza e dell'attualità della pericolosità; (5) eccesso e sproporzione nella scelta, durata e prescrizioni della misura (in particolare l'obbligo di cercare lavoro).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici della prevenzione avessero correttamente distinto fra elementi storici già noti e nuovi elementi successivi ai precedenti provvedimenti, ritenuti idonei a fondare una valutazione di maggiore gravità della pericolosità sociale. I comportamenti successivi al 3 giugno 2019 (organizzazione di manifestazioni non autorizzate, uso del web e di una rivista per promuoverle, istigazione alla disobbedienza alle leggi) sono stati qualificati dai giudici della prevenzione come rilevanti penalmente (richiamati artt. 415 e 650 c.p. e art. 18, quinto comma, TULPS) e utili a dimostrare l'attualità della pericolosità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione relativa a durata e prescrizioni (anche l'obbligo di ricerca di lavoro rientra nel potere discrezionale ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 159/2011). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Raggruppa i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate alla luce delle nuove valutazioni di fatto e di diritto

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. c); art. 4, comma 1, lett. c); art. 8, comma 5

    Definisce la pericolosità sociale e i presupposti per le misure di prevenzione. La Corte ha interpretato che la pericolosità può essere fondata su condotte non occasionali dirette a beni collettivi e che il giudice ha discrezionalità nell'applicare prescrizioni (es. obbligo di ricerca di lavoro) ritenute necessarie

  • artt. 415 e 650 c.p.

    art. 415 c.p.; art. 650 c.p.

    I comportamenti denunciati (organizzazione di manifestazioni non autorizzate, istigazione alla disobbedienza) sono stati ritenuti penalmente rilevanti e non meri illeciti amministrativi, costituendo elementi utili alla valutazione della pericolosità

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

    art. 18, quinto comma, TULPS

    Richiamato per qualificare specifiche condotte inerenti manifestazioni e pubblica sicurezza come rilevanti ai fini della prevenzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali nella cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 600/2009 - Galdieri)

    Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri)

    Affermato il principio che il ne bis in idem nel procedimento di prevenzione opera rebus sic stantibus: il giudicato non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualora emergano elementi nuovi, anteriori o successivi, non valutati in precedenti provvedimenti

Massime di principio

  • Il principio ne bis in idem nel procedimento di prevenzione non è assoluto: può essere superato se emergono elementi nuovi, non valutati nel giudicato, che aggravano il giudizio di pericolosità
  • Per la sussistenza della pericolosità sociale rilevano sia precedenti giudiziari sia comportamenti recenti e concreti; condotte successive al giudicato possono legittimare l'adozione o l'aggravamento di misure di prevenzione
  • Non tutto ciò che appare amministrativo è irrilevante: comportamenti organizzativi e di istigazione correlati a manifestazioni violente possono assumere rilevanza penale e pertanto incidere sulla valutazione preventiva
  • Ai fini dell'attualità della pericolosità è necessario dimostrare fatti recenti e sintomatici della persistenza del pericolo; il giudice può motivare collegando storia giudiziaria e nuovi eventi
  • La scelta della misura, la sua durata e le prescrizioni connesse rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di prevenzione, purché adeguatamente motivate e proporzionate alla personalità e alla storia del soggetto
  • In situazioni simili la difesa dovrà dimostrare l'assenza di elementi nuovi o contestarne la rilevanza penale e la concretezza/attualità per contrastare efficacemente la conferma o l'inasprimento di misure di prevenzione

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