Cassazione Civile, Ordinanza n. 09248/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso, rilevando che le censure erano meramente reiterative delle allegazioni già svolte in appello e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo nel quale il mutuatario aveva contestato la validità della clausola relativa alla determinazione degli interessi e aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione di quanto, a suo dire, indebitamente riscosso, quantificando il preteso indebito in euro 35.587,80. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo generiche le allegazioni dell’attore e non provate le circostanze poste a fondamento della pretesa. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso che il piano di ammortamento alla francese integrasse anatocismo, aveva ritenuto legittimo il richiamo all’Euribor per la determinazione degli interessi e aveva considerato irrilevata l’allegazione di usurarietà degli interessi moratori in mancanza della prova del loro effettivo pagamento. Nel ricorso per cassazione il mutuatario ha dedotto la nullità della sentenza per errata applicazione degli artt. 2697, 1284, 1346, 1347 e 1375 c.c., nonché per vizio di illogicità e carenza di motivazione e per asserito abuso del diritto. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile, osservando che esso si limitava a riproporre le difese svolte nei gradi di merito e a contrapporre una contestazione generica alle conclusioni della Corte d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza di merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione degli interessi; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.
richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non esamina il profilo sostanziale per inammissibilità del motivo.
richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non esamina il profilo sostanziale per inammissibilità del motivo.
richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede/correttezza; la Corte non sviluppa il tema nel merito perché la censura è inammissibile.
richiamato per il deposito della memoria in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse allegazioni già svolte nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata.
- Non è sufficiente una contestazione generica delle conclusioni del giudice di appello: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare in modo chiaro dove la sentenza sarebbe errata.
- In materia di mutuo, la censura sull’asserita invalidità della clausola di interessi o sulla supposta applicazione di anatocismo/usura deve essere sorretta da allegazioni e prova specifiche; in mancanza, le doglianze possono essere respinte già sul piano processuale.
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