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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35571/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un tentato furto aggravato di beni custoditi all'interno di un'autovettura. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'aggravante/attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che il danno al veicolo, poi risarcito dall'assicurazione, fosse stato illogicamente valorizzato e che si dovessero considerare in via sussidiaria le condizioni soggettive della persona offesa; inoltre censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate per l'assenza di ulteriori danni alla persona offesa e per le asserite disagiate condizioni di vita dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero sostanzialmente i motivi già dedotti in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e che inoltre mirassero a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha anche osservato che la motivazione della Corte territoriale era corretta nel negare sia le attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la mancanza di elementi positivi, sia l'attenuante del danno di speciale tenuità, fondata sul valore dei beni sottraendi e sul danno effettivamente cagionato alla vettura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato in relazione alla forma dei motivi del ricorso; le doglianze sono state ritenute non specifiche e apparenti.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    invocato per affermare l'inammissibilità dei motivi che propongono censure non deducibili in sede di legittimità, perché attinenti al merito.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata con giudizio prognostico ex ante e tenendo conto anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli del fatto; le condizioni della persona offesa hanno rilievo solo sussidiario.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
  • Sono inammissibili in sede di legittimità le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedono una nuova valutazione del compendio probatorio o sostituiscono al giudizio di merito una diversa lettura dei fatti.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva e prognostica ex ante del pregiudizio arrecato, potendo essere considerati anche i danni ulteriori connessi alla condotta, ancorché risarciti da terzi.
  • Le condizioni soggettive della persona offesa assumono rilievo solo in via sussidiaria, quando il criterio oggettivo del valore del danno non sia da solo sufficiente a escludere o a fondare la speciale tenuità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dalla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato e dalla mancanza di elementi positivi di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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