Cassazione Civile, Sentenza n. 16934/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il contendere riguarda la determinazione della compensazione delle spese di lite dopo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (annullamento della cartella e successivo sgravio). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione regionale che aveva confermato la compensazione delle spese di primo grado e aveva condannato il ricorrente alle spese del secondo grado. Il ricorso per cassazione articolava 48 motivi su 73 pagine, sollevando censure su legittimazione processuale e sostanziale dei rappresentanti dell'amministrazione riscossoria, vizi formali della cartella e contestazioni su valutazioni di merito (sospensione della cartella, comportamento processuale, applicazione dei criteri per la compensazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: esposizione disorganica e non autosufficiente del ricorso (violazione art. 366 c.p.c.), mescolanza impropria di mezzi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma (n. 3 e n. 5), prospettazione di questioni di merito e fatti non sindacabili in Cassazione, mancata dimostrazione dell'effettivo tempestivo sollevamento di alcune eccezioni nei gradi precedenti e uso improprio dei parametri di impugnazione. Il controricorso di Equitalia Sud S.p.A. è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione della procura notarile conferente i poteri del procuratore speciale. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del presente grado: liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in €800,00 per competenze (oltre accessori e rimborso delle spese prenotate nei registri), e al rimborso delle spese risultanti dai registri di cancelleria; è inoltre condannato al versamento di una somma equitativamente determinata pari a €1.600,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.. La Corte ha altresì ritenuto applicabile l'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 relativamente al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo riferito alla erronea valutazione della prova e della giustificazione dei fatti doveva essere prospettato coerentemente; la Corte ha censurato la mescolanza con altri parametri di impugnazione e l'uso improprio dello stesso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
I vizi attinenti alla costituzione delle parti e agli errores in procedendo rientrano in questa fattispecie; la Corte ha rilevato che molte censure configuravano vizi processuali riconducibili al n. 4 ma erano erroneamente formulate come n. 3 o n. 5, con conseguente inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo volto a contestare vizi di motivazione era invocato insieme ad altri mezzi in modo sovrapposto: la Corte ha richiamato che non è consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili.
Richiede chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità delle censure; la Corte ha ritenuto il ricorso non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza.
Norma relativa alla prescrizione dei mezzi di impugnazione e alla tempestività delle eccezioni; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato dove e quando certe eccezioni siano state proposte nei gradi precedenti, violando il canone di autosufficienza.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata quanto ai criteri per la compensazione delle spese in materia tributaria; la Corte ne ha evidenziato l'applicabilità ratione temporis per giustificare la discrezionalità del giudice nel compensare le spese.
art. 92, secondo comma, c.p.c. (versione anteriore alle modifiche)
"Se [...] concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti."
La Corte ha ritenuto che si tratta di un potere discrezionale del giudice; la compensazione delle spese dopo estinzione del giudizio è ammissibile se motivate, e non segue automaticamente la regola della soccombenza virtuale.
Richiama il principio di lealtà processuale; la Corte ha valorizzato il comportamento processuale negativo del ricorrente nella valutazione discrezionale sulla compensazione.
Consente la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in caso di gravità/abuso; la Corte ha ritenuto che il ricorso plurimo, prolisso e con censure manifestamente inammissibili integrasse abuso del mezzo processuale e ha comminato la somma di €1.600,00.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Consente il recupero del contributo unificato; la Corte ha ritenuto applicabili le condizioni per imporre al ricorrente il versamento di una somma pari a quella eventualmente dovuta come contributo unificato.
art. 9, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (richiamato)
Citato come riferimento normativo riguardante modifiche successive ai criteri di compensazione delle spese; la Corte ha valutato la disciplina applicabile ratione temporis, cioè la versione precedente alle modifiche ove pertinente.
art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (richiamato)
Richiamato insieme alle modifiche normative; la Corte ha precisato che la disciplina applicabile va definita in base al periodo temporale rilevante per il giudizio.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere chiaro, sintetico, autosufficiente e riferito con precisione alla decisione impugnata (art. 366 c.p.c.); l'omessa chiarezza può determinare l'inammissibilità.
- Non è consentito mescolare e sovrapporre mezzi di impugnazione incompatibili ex art. 360 c.p.c.: occorre individuare e collegare le censure al corretto parametro normativo.
- Le questioni di merito e gli accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità non possono essere riformulati come nuovi motivi di cassazione; ciò rende inammissibili doglianze che chiedono un nuovo esame del merito.
- Le eccezioni sulla legittimazione processuale o su vizi formali richiedono la corretta qualificazione come vizi processuali (art. 360, n. 4) e devono essere state tempestivamente sollevate nei gradi precedenti, documentando "dove, come e quando".
- La mancata produzione della procura o di documenti essenziali può determinare l'inammissibilità del controricorso o del ricorso quando impedisce il controllo della legittimazione del rappresentante.
- La compensazione delle spese dopo estinzione del giudizio è rimessa al potere discrezionale del giudice (art. 92 c.p.c. nella versione applicabile e art. 15 d.lgs. 546/1992), che può considerare il comportamento processuale delle parti.
- L'uso abusivo o strumentale del procedimento di cassazione (es. ricorso prolisso, plurimo e con censure manifestamente inammissibili) può legittimare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
- Sempre allegare e indicare nei ricorsi per cassazione la documentazione essenziale (procure, atti decisivi) e dove sono state sollevate le eccezioni nei gradi di merito per soddisfare il requisito di autosufficienza.
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