Cassazione Civile, Sentenza n. 16937/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR che aveva ritenuto inapplicabile l'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 e aveva disposto la registrazione dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni a carico della parte vittoriosa; il ricorrente contestava la mancata qualificazione dell'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari come procedimento contenzioso che consente la registrazione a debito dell'atto a carico dell'Amministrazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dell'avv. Monducci. Ha qualificato l'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio come controversia di natura civile che coinvolge un'amministrazione dello Stato e pertanto ha dichiarato che l'ordinanza è soggetta a registrazione a debito ai sensi dell'art. 59, lett. b) del d.P.R. n. 131/1986. Le spese del giudizio di merito sono compensate; l'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in € 640 per compensi professionali oltre € 200 per esborsi).
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 59, lett. b)
1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: (...) b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che rientrano nella registrazione a debito anche le ordinanze che decidono l'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio, poiché l'opposizione è una controversia contenziosa che coinvolge l'amministrazione dello Stato.
Norma richiamata dalla CTR come disposizione generale sulla registrazione degli atti; la Corte richiede l'applicazione coordinata con l'art. 59 per stabilire la registrazione a debito degli atti riguardanti l'amministrazione dello Stato.
Prevede la possibilità di opposizione al decreto di pagamento dei compensi; la Corte ha richiamato questa norma per confermare che l'opposizione costituisce un rimedio processuale volto a tutelare un diritto patrimoniale del difensore.
Norma richiamata nell'ambito della disciplina delle spese di giustizia e del patrocinio a spese dello Stato; evocata per collegare la fattispecie alla normativa che regola la liquidazione degli onorari e l'opposizione.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. (...) Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari ...
La Corte ha richiamato l'art. 118 per confermare che il difensore d'ufficio ha un diritto patrimoniale all'onorario e che l'opposizione riguarda il recupero di tale credito nei confronti dell'amministrazione statale, rafforzando la qualifica della controversia come civile e l'applicabilità dell'art. 59 per la registrazione a debito.
codice di procedura civile, artt. 91 e 92
Rilevate dalle Sezioni Unite e richiamate dalla Corte per affermare che la materia delle spese processuali e della responsabilità per spese è regolata dalle norme del processo civile; ciò supporta la qualificazione civile dell'opposizione e la conseguente disciplina delle spese.
d.P.R. n. 115/2002, art. 158, comma 1, lett. c)
Norma richiamata nel ricorso; nella vicenda è stata citata tra le disposizioni relative all'organizzazione e alle spese, ma non è risultata determinante per la decisione sui profili di registrazione a debito.
Richiamato nel motivo di cassazione ma non determinante nella motivazione della Corte, che ha basato la decisione sui principi del d.P.R. n.115/2002 e del d.P.R. n.131/1986 e sulla giurisprudenza di legittimità.
Norma processuale eccezionalmente invocata dal ricorrente; la Corte non ha fatto di questa disposizione il perno della decisione, concentrando l'analisi sulla natura civile della controversia e sull'art. 59 del d.P.R. 131/1986.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio è una controversia di natura civile concernente un diritto patrimoniale del professionista e va qualificata come procedimento contenzioso quando coinvolge un'amministrazione dello Stato.
- Gli atti (sentenze/ordinanze) formati nell'ambito di tali opposizioni e necessari al prosieguo o alla definizione del procedimento possono essere registrati a debito ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente esonero dal pagamento immediato dell'imposta di registro da parte della parte vittoriosa.
- La registrazione a debito evita che la parte vittoriosa (es. difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato) debba anticipare l'imposta per poi ottenerne il rimborso dall'Amministrazione soccombente; è quindi coerente quando l'Amministrazione è parte processuale e destinata a sostenere la spesa.
- Non rientrano nella registrazione a debito le sentenze o provvedimenti che trasferiscono beni o diritti di qualsiasi natura; occorre sempre verificare che l'atto sia 'necessario per l'ulteriore corso del procedimento o per la sua definizione'.
- In casi analoghi è utile richiamare esplicitamente la natura civile della controversia, la partecipazione dell'Amministrazione dello Stato e l'art. 59 d.P.R. 131/1986 già in sede di primo giudizio o appello per ottenere la registrazione a debito.
- Pur essendo decisiva la normativa citata, è consigliabile documentare chiaramente l'interesse e la qualità della parte (es. difensore nominato d'ufficio, beneficiario del patrocinio a spese dello Stato) e l'assenza di profili che escludano la registrazione a debito (p.es. trasferimento di diritti).
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