Cassazione Civile, Sentenza n. 17122/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma (n.5181/2021) che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti del creditore (Aspra Finance/Unicredit e successivamente ceduto a Romeo SPV), una serie di atti dispositivi relativi alla nuda proprietà di un immobile (conferimento 13.01.2005, compravendita 27.09.2005 per il 50% e donazione 24.01.2006) ritenuti pregiudizievoli ai sensi dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Le censure vertevano su più profili: prescrizione dell'azione revocatoria; legittimazione attiva del cessionario del credito e validità della procura/mandato; disciplina di diritto internazionale privato applicabile (ritenuta dai ricorrenti inglese invece che italiana); correttezza della valutazione probatoria circa la conoscenza dell'insolvenza da parte della garante (sig.ra Cozzani); corretto trattamento processuale della successione della società estinta (Topazmace Limited) e notifiche ai soci; questioni procedurali relative a rappresentanza, valore della causa e liquidazione spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto inammissibili o infondati i principali motivi di ricorso: ha confermato l'applicabilità del diritto italiano alla domanda pauliana (esclusa l'operatività dell'art.51 L.218/1995 in relazione all'azione revocatoria promossa da un terzo), ha confermato che la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla pubblicità dell'atto e che la citazione ha interrotto la prescrizione anche con vizi di vocatio in ius sanati dalla costituzione successiva; ha ritenuto regolare la riassunzione/notifica ai successori (socio unico di Topazmace Limited) da parte dei ricorrenti; ha confermato la valutazione di merito circa la consapevolezza della garante e la partecipazione/conoscenza del terzo, ritenendo insindacabile in Cassazione la congrua motivazione della Corte territoriale; ha inoltre ritenuto operante la sanatoria della rappresentanza processuale in corso di causa (art.182 c.p.c. ed orientamenti giurisprudenziali), ed ha compensato le spese fra i ricorrenti ma condannato in solido gli stessi al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di Romeo SPV (liquidate in totale come indicato in dispositivo).
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi contestati in quanto pregiudizievoli delle ragioni creditorie.
Stabilisce la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria; interpretata congiuntamente all'art.2935 c.c. per far decorrere il termine dalla data di pubblicità dell'atto.
Principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi; utilizzato per definire il dies a quo della prescrizione della revocatoria.
Norma del diritto internazionale privato relativa ai diritti reali; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.51 alla revocatoria promossa da un terzo e quindi non idonea a deviare l'azione dal diritto italiano.
Criterio per individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; la Corte ha richiamato questo articolo e la Convenzione di Roma per spiegare perché la scelta di legge contrattuale tra le parti non vincola il terzo creditore in revocatoria.
Convenzione di Roma 1980 (art. 3 e art. 10; art.2 citato)
‘la legge designata … si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente’
La Corte evidenzia che la scelta della legge contrattuale vale tra le parti, ma non può precludere l'azione di un terzo creditore; l'art.3 (autonomia della volontà) non vincola il terzo che esercita la revocatoria.
Regola l'identificazione del legittimato passivo nel processo; la Corte ha richiamato che, a seguito dell'estinzione di una società, i soci successori universali devono essere notificati ai fini del proseguimento del processo.
Fissa il termine per la riassunzione/proseguimento del processo da parte del successore universale (termine perentorio attualmente in tre mesi); la Corte ha richiamato l'onere di notifica ai soci succeduti.
Riferimento alla sanatoria della rappresentanza processuale; la Corte ha affermato che la sanatoria intervenuta in corso di causa opera ex tunc secondo l'interpretazione giurisprudenziale vigente.
Norma sulla cessione in blocco dei crediti; richiamata per valutare la validità formale della cessione del credito fatta valere dall'attore.
Norma relativa agli effetti della notificazione/citazione: la Corte ha ritenuto idonea la consegna dell'atto (anche se con successiva rinnovazione) ad interrompere la prescrizione ai fini della revocatoria.
Norma citata in relazione a profili di responsabilità e operazioni tra parti correlate; evocata nei motivi ma non decisiva per la decisione della Cassazione.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria esercitata da un creditore è regolata dalla legge che disciplina la materia in relazione al terzo attore: la scelta della legge contrattuale tra le parti non vincola il terzo creditore; pertanto la clausola di legge scelta dalle parti non impedisce l'applicazione della legge italiana alla revocatoria proposta da un terzo.
- La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dalla data di pubblicità dell'atto (es. trascrizione) ai sensi coordinato degli artt. 2903 e 2935 c.c.; la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione anche se la citazione presenti vizi di 'vocatio in ius' successivamente sanati dalla costituzione della parte convenuta.
- Se una società parte in causa si estingue, il processo prosegue solo se il successore universale (es. soci della società cancellata) è tempestivamente notificato o il processo è riassunto nei termini previsti dall'art.305 c.p.c.; l'onere di provvedere alla notifica grava sulle parti interessate.
- La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale (procura) può operare ex tunc se la rappresentanza viene regolarizzata in corso di causa, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente; pertanto la costituzione successiva può sanare effetti preclusivi.
- La prova della 'scientia damni' o della partecipazione del terzo a condotte pregiudizievoli può fondarsi su presunzioni serie, precise e concordanti (rapporti di parentela, posizione azionaria/usufrutto, obblighi informativi): la valutazione è di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Il valore della causa e la liquidazione delle spese nei giudizi di revocatoria devono tenere conto del credito oggetto di tutela (valore effettivo del credito), più che del mero valore indicato dalle parti; la Corte può liquidare le spese in base ai parametri medi riferiti al credito perseguito.
- Nel sistema degli impugnativi, la prima impugnazione notificata diventa principale e le altre impugnazioni successive si considerano incidentali nel medesimo processo di cassazione; pertanto i ricorsi successivi seguono la sorte del primo salvo specifiche eccezioni procedurali.
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