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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17122/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma (n.5181/2021) che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti del creditore (Aspra Finance/Unicredit e successivamente ceduto a Romeo SPV), una serie di atti dispositivi relativi alla nuda proprietà di un immobile (conferimento 13.01.2005, compravendita 27.09.2005 per il 50% e donazione 24.01.2006) ritenuti pregiudizievoli ai sensi dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). Le censure vertevano su più profili: prescrizione dell'azione revocatoria; legittimazione attiva del cessionario del credito e validità della procura/mandato; disciplina di diritto internazionale privato applicabile (ritenuta dai ricorrenti inglese invece che italiana); correttezza della valutazione probatoria circa la conoscenza dell'insolvenza da parte della garante (sig.ra Cozzani); corretto trattamento processuale della successione della società estinta (Topazmace Limited) e notifiche ai soci; questioni procedurali relative a rappresentanza, valore della causa e liquidazione spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto inammissibili o infondati i principali motivi di ricorso: ha confermato l'applicabilità del diritto italiano alla domanda pauliana (esclusa l'operatività dell'art.51 L.218/1995 in relazione all'azione revocatoria promossa da un terzo), ha confermato che la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla pubblicità dell'atto e che la citazione ha interrotto la prescrizione anche con vizi di vocatio in ius sanati dalla costituzione successiva; ha ritenuto regolare la riassunzione/notifica ai successori (socio unico di Topazmace Limited) da parte dei ricorrenti; ha confermato la valutazione di merito circa la consapevolezza della garante e la partecipazione/conoscenza del terzo, ritenendo insindacabile in Cassazione la congrua motivazione della Corte territoriale; ha inoltre ritenuto operante la sanatoria della rappresentanza processuale in corso di causa (art.182 c.p.c. ed orientamenti giurisprudenziali), ed ha compensato le spese fra i ricorrenti ma condannato in solido gli stessi al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di Romeo SPV (liquidate in totale come indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma sostanziale che disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi contestati in quanto pregiudizievoli delle ragioni creditorie.

  • art. 2903 c.c.

    Stabilisce la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria; interpretata congiuntamente all'art.2935 c.c. per far decorrere il termine dalla data di pubblicità dell'atto.

  • art. 2935 c.c.

    Principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi; utilizzato per definire il dies a quo della prescrizione della revocatoria.

  • art. 51 L. 31.05.1995 n.218

    Norma del diritto internazionale privato relativa ai diritti reali; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art.51 alla revocatoria promossa da un terzo e quindi non idonea a deviare l'azione dal diritto italiano.

  • art. 57 L. 31.05.1995 n.218

    Criterio per individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; la Corte ha richiamato questo articolo e la Convenzione di Roma per spiegare perché la scelta di legge contrattuale tra le parti non vincola il terzo creditore in revocatoria.

  • Convenzione di Roma 1980 (art. 3 e art. 10; art.2 citato)

    ‘la legge designata … si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente’

    La Corte evidenzia che la scelta della legge contrattuale vale tra le parti, ma non può precludere l'azione di un terzo creditore; l'art.3 (autonomia della volontà) non vincola il terzo che esercita la revocatoria.

  • art. 110 c.p.c.

    Regola l'identificazione del legittimato passivo nel processo; la Corte ha richiamato che, a seguito dell'estinzione di una società, i soci successori universali devono essere notificati ai fini del proseguimento del processo.

  • art. 305 c.p.c.

    Fissa il termine per la riassunzione/proseguimento del processo da parte del successore universale (termine perentorio attualmente in tre mesi); la Corte ha richiamato l'onere di notifica ai soci succeduti.

  • art. 182, 2° co., c.p.c.

    Riferimento alla sanatoria della rappresentanza processuale; la Corte ha affermato che la sanatoria intervenuta in corso di causa opera ex tunc secondo l'interpretazione giurisprudenziale vigente.

  • art. 58 TUB

    Norma sulla cessione in blocco dei crediti; richiamata per valutare la validità formale della cessione del credito fatta valere dall'attore.

  • art. 164 c.p.c.

    Norma relativa agli effetti della notificazione/citazione: la Corte ha ritenuto idonea la consegna dell'atto (anche se con successiva rinnovazione) ad interrompere la prescrizione ai fini della revocatoria.

  • art. 2504-bis c.c.

    Norma citata in relazione a profili di responsabilità e operazioni tra parti correlate; evocata nei motivi ma non decisiva per la decisione della Cassazione.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria esercitata da un creditore è regolata dalla legge che disciplina la materia in relazione al terzo attore: la scelta della legge contrattuale tra le parti non vincola il terzo creditore; pertanto la clausola di legge scelta dalle parti non impedisce l'applicazione della legge italiana alla revocatoria proposta da un terzo.
  • La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dalla data di pubblicità dell'atto (es. trascrizione) ai sensi coordinato degli artt. 2903 e 2935 c.c.; la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione anche se la citazione presenti vizi di 'vocatio in ius' successivamente sanati dalla costituzione della parte convenuta.
  • Se una società parte in causa si estingue, il processo prosegue solo se il successore universale (es. soci della società cancellata) è tempestivamente notificato o il processo è riassunto nei termini previsti dall'art.305 c.p.c.; l'onere di provvedere alla notifica grava sulle parti interessate.
  • La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale (procura) può operare ex tunc se la rappresentanza viene regolarizzata in corso di causa, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente; pertanto la costituzione successiva può sanare effetti preclusivi.
  • La prova della 'scientia damni' o della partecipazione del terzo a condotte pregiudizievoli può fondarsi su presunzioni serie, precise e concordanti (rapporti di parentela, posizione azionaria/usufrutto, obblighi informativi): la valutazione è di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il valore della causa e la liquidazione delle spese nei giudizi di revocatoria devono tenere conto del credito oggetto di tutela (valore effettivo del credito), più che del mero valore indicato dalle parti; la Corte può liquidare le spese in base ai parametri medi riferiti al credito perseguito.
  • Nel sistema degli impugnativi, la prima impugnazione notificata diventa principale e le altre impugnazioni successive si considerano incidentali nel medesimo processo di cassazione; pertanto i ricorsi successivi seguono la sorte del primo salvo specifiche eccezioni procedurali.

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