Cassazione Civile, Sentenza n. 16946/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: lo stato effettivo di ristrutturazione degli immobili al momento della cessione e la loro classificazione catastale in F/4. La questione centrale era se gli immobili venduti fossero da considerare strumentali per natura (con conseguente applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale) o non ultimati/in corso di ristrutturazione (con conseguente sottoposizione dell'operazione a IVA e applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). La contribuente sosteneva che, essendo gli immobili in corso di ristrutturazione e censiti in F/4 al momento del rogito, essi non potevano essere ritenuti strumentali in base alle pregresse categorie C e D e che la Commissione regionale aveva omesso di valutare adeguatamente le sue allegazioni probatorie.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Suprema Corte ha ritenuto che la classificazione catastale F/4 al momento del trasferimento costituisce un dato fattuale rilevante e che la Commissione regionale ha errato applicando la precedente qualificazione catastale (C e D) ormai superata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo accertamento di fatto sulla natura strumentale o meno dei beni al momento del rogito, tenendo conto della categoria F/4 e applicando di conseguenza il regime fiscale pertinente; è stata prevista la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter
le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
La norma individua l'esenzione IVA per i fabbricati strumentali per natura, salvo specifiche eccezioni (es. imprese costruttrici/ristrutturatrici entro 5 anni o opzione). La qualificazione 'strumentale per natura' è decisiva per stabilire il regime fiscale di riferimento.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10
disciplina l'imposta catastale e le relative disposizioni riferite ai fabbricati
Stabilisce criteri per l'applicazione dell'imposta catastale: per i beni strumentali per natura si applica l'imposta catastale in misura proporzionale (10 per mille), mentre per atti soggetti ad IVA l'imposta catastale può essere in misura fissa; la distinzione dipende dalla natura strumentale del bene al momento del trasferimento.
Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (nota all'art. 1)
applicazione di una imposta fissa di 200,00 € per i trasferimenti di beni immobili soggetti ad IVA
Per atti di trasferimento soggetti ad IVA si applicano imposte ipotecarie/catastali in misura fissa (es. imposta ipotecaria fissa indicata nella nota all'art.1) salvo il caso in cui il bene sia qualificabile come strumentale per natura, che comporta applicazione proporzionale.
Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (art. 1-bis / art. 1-bisdella Tariffa)
imposta ipotecaria proporzionale del 3% per la trascrizione di atti che importano il trasferimento della proprietà degli immobili strumentali
Per gli immobili strumentali per natura (art.10 DPR 633/1972, n.8-ter) si applica l'imposta ipotecaria proporzionale (3%) e l'imposta catastale proporzionale (10 per mille), anche se la cessione è stata assoggettata a IVA.
Massime di principio
- La categoria catastale vigente al momento del trasferimento (rogito) è il criterio oggettivo principale per determinare la strumentalità del bene; una qualificazione in F/4 indica uno stato 'in corso di definizione' che va considerato e prevale sulle precedenti categorie obsolete.
- La presenza della classificazione F/4 impone al giudice di verificare concretamente la natura dell'immobile al momento del trasferimento: non è corretto appellarsi automaticamente alle precedenti categorie catastali non più corrispondenti alla situazione reale.
- Se un immobile è censito in F/4 al momento della vendita, il regime fiscale (IVA vs esenzione, imposte ipotecarie/catastali fisse vs proporzionali) dipende dall'accertamento di fatto sulla strumentalità per natura alla data del rogito; tale accertamento richiede valutazione probatoria, non semplici riferimenti a classificazioni passate.
- L'assoggettamento ad IVA della cessione non esclude la possibilità che, qualora il bene sia strumentale per natura al momento del trasferimento, trovino applicazione le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale previste per i beni strumentali.
- I giudici di merito non possono 'sterilizzare' la funzione della categoria F/4 facendo riferimento a classamenti anteriori: la fictio dell'F/4 segnala mutamento di consistenza che obbliga a riconsiderare la qualificazione funzionale del bene.
- In caso di situazioni analoghe è opportuno raccogliere e documentare elementi probatori sullo stato di avanzamento lavori e sulla destinazione d'uso effettiva al momento del rogito (perizie, visure catastali aggiornate, perizie tecniche e dichiarazioni in atto), poiché il risultato fiscale può cambiare a seconda dell'esito dell'accertamento di fatto.
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