Cassazione Civile, Ordinanza n. 11770/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere i benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, sostenendo che durante le missioni militari indicate in ricorso fosse stato esposto, nell'adempimento del dovere, a fattori nocivi ulteriori e straordinari rispetto a quelli ordinari dell'attività di autista svolta in Italia, tra cui il contatto con uranio impoverito e il transito in aree devastate dai bombardamenti. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base della c.t.u. medico-legale, non provato il requisito dei "rischi o fatiche maggiori" o della straordinarietà richiesto dalla normativa; aveva inoltre valorizzato la mancanza di prova dell'esposizione allegata, incidenza che si rifletteva sia sul nesso causale sia sulle particolari condizioni ambientali od operative della missione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, dell'art. 1, comma 1, lett. c), e dell'art. 3, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 243/2006, sostenendo che la Corte territoriale non avesse riconosciuto la sussistenza di fattori nocivi diversi e ultronei rispetto all'attività ordinaria. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello, pur dichiarando di fondarsi sul quadro normativo e sulla c.t.u., avesse in realtà posto a base del rigetto anche una carenza probatoria non coerentemente esplicitata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, mirassero a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio e gli accertamenti di merito compiuti dalla Corte d'appello, con richiesta sostanziale di una nuova decisione sui medesimi fatti. Ha inoltre valorizzato la presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado, che preclude il riesame dei medesimi fatti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese di lite e l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 564, L. n. 266/2005
Norma richiamata come base del diritto ai benefici assistenziali per vittime del dovere e soggetti equiparati, quale presupposto che richiede specifiche condizioni di esposizione e straordinarietà del servizio.
art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006
Richiamato insieme alla disciplina primaria per individuare i requisiti soggettivi e oggettivi dei benefici assistenziali invocati.
art. 3, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 243/2006
Richiamato per la definizione dei presupposti fattuali connessi alle condizioni ambientali od operative della missione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge nei confronti della sentenza d'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per pronuncia oltre o al di là dei limiti della domanda.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta errata valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta errata valutazione delle prove e della c.t.u.
Richiamato come norma sull'onere della prova, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe impropriamente fondato il rigetto sulla carenza probatoria.
È richiamato per affermare che la doppia decisione conforme di primo e secondo grado preclude il riesame dei medesimi fatti in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di una doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio o in un terzo grado di merito sulla ricostruzione dei fatti.
- Le censure formulate sotto il profilo della violazione di legge o della nullità non sono ammissibili quando, in concreto, mirano soltanto a ottenere un diverso apprezzamento delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Per il riconoscimento dei benefici assistenziali collegati alla qualifica di vittima del dovere o soggetto equiparato occorre la prova dei presupposti normativi specifici, inclusa la straordinarietà delle condizioni di esposizione o del servizio; la loro mancanza incide sia sul nesso causale sia sulla sussistenza stessa del diritto.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove, ma solo per denunciare un errore nell'allocazione dell'onere probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, ove ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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