Cassazione Civile, Ordinanza n. 05480/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore, poi confermata in reclamo dalla corte d'appello. Il reclamante aveva sostenuto di non essere fallibile perché la sua attività aveva natura artigiana e, quindi, avrebbe dovuto essere considerato piccolo imprenditore; inoltre aveva contestato l'esistenza e la prova dei crediti erariali posti a fondamento dell'insolvenza, richiamando anche il fatto che alcune contestazioni sulle cartelle esattoriali erano già state disattese in sede tributaria. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione di norme costituzionali e processuali per motivazione solo apparente, nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che, dopo la riforma della legge fallimentare, l'esenzione dal fallimento dipende da parametri meramente dimensionali e non dalla natura artigiana dell'impresa; (2) ancora violazione di norme costituzionali e processuali per avere la corte d'appello ritenuto irrilevanti le contestazioni sui crediti erariali e la mancanza di documentazione sulla titolarità dei crediti, senza considerare che, secondo il ricorrente, la verifica della legittimazione a chiedere il fallimento avrebbe dovuto investire anche l'effettiva titolarità del credito; (3) deduzione di motivazione carente o insufficiente della sentenza impugnata, senza una censura specifica articolata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il regime fallimentare riformato esclude il rilievo del criterio dell'art. 2083 c.c. ai fini della fallibilità, affidando la verifica ai parametri dimensionali dell'art. 1 l.fall.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione, che aveva chiarito come il fallimento fosse stato dichiarato su richiesta del pubblico ministero e non su istanza di creditori, con conseguente irrilevanza della prova della titolarità dei singoli crediti; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, mentre è stata esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dal controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché contrastava con un orientamento consolidato sulla irrilevanza, ai fini della fallibilità, della qualifica di imprenditore artigiano/piccolo imprenditore in presenza dei parametri dimensionali previsti dalla legge fallimentare riformata; il secondo perché non coglieva la reale ratio decidendi, dato che il fallimento era stato dichiarato su richiesta del pubblico ministero e non dei creditori, sicché la questione della titolarità dei crediti non era decisiva; il terzo per mancanza di una censura specifica. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. È stata invece negata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controparte.
Norme richiamate
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal controricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo.
art. 101 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro processuale a sostegno delle doglianze di nullità della sentenza.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della decisione.
Indicato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza.
Usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
La Corte afferma che, nel testo riformato, la fallibilità dipende dal superamento di parametri dimensionali e non dal criterio dell'art. 2083 c.c.
Ritenuto non più rilevante, ai fini della fallibilità, dopo la riforma della legge fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare il contributo unificato base rispetto al quale opera l'ulteriore importo.
Massime di principio
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, nel regime successivo alla riforma della legge fallimentare, la qualifica civilistica di piccolo imprenditore o di imprenditore artigiano non è di per sé decisiva, perché il giudizio sulla fallibilità è ancorato al superamento di parametri dimensionali previsti dalla legge.
- Quando il fallimento è dichiarato su richiesta del pubblico ministero, la contestazione relativa alla prova della titolarità dei singoli crediti dei soggetti pubblici o privati non è decisiva ai fini della legittimazione all'iniziativa, se la decisione di merito ha fondato l'apertura della procedura sull'istanza del pubblico ministero.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si risolva in una censura generica e priva di specificità.
- La denuncia di motivazione apparente o insufficiente richiede una critica specifica e coerente con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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