Cassazione Civile, Ordinanza n. 19588/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una struttura sanitaria privata accreditata di ottenere dalla ASL il pagamento delle differenze tariffarie relative a prestazioni sanitarie rese negli anni 2010-2012. La struttura sosteneva che la decurtazione delle tariffe applicata dalla ASL fosse illegittima perché la norma invocata per il taglio tariffario aveva natura transitoria e valeva solo per il triennio 2007-2009. La Corte d'appello aveva tuttavia rigettato la domanda rilevando, da un lato, che la struttura non aveva contestato l'allegato esaurimento del budget annuale, e, dall'altro, che comunque il superamento del tetto di spesa costituiva fatto impeditivo della pretesa e che la prova di tale superamento gravava sul debitore. Con il ricorso per cassazione la struttura deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il superamento del budget avrebbe dovuto essere provato dalla ASL e che i documenti prodotti dall'ente sanitario erano stati dichiarati inammissibili; con il secondo motivo denunciava la violazione della disciplina sulle prestazioni sanitarie accreditate, assumendo che, se fosse stata applicata la tariffa piena, il budget stesso avrebbe dovuto ritenersi automaticamente rideterminato in aumento e che il tetto di spesa non avrebbe potuto restare ancorato a tariffe illegittimamente ridotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da una prima ratio autonoma e decisiva, non censurata in cassazione: la mancata contestazione, da parte della struttura, dell'esaurimento del budget. Inoltre ha osservato che, quanto al riparto dell'onere probatorio, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato superamento del tetto di spesa sarebbe stato un fatto costitutivo a carico della struttura era giuridicamente errata, poiché il superamento della capacità operativa massima o del tetto di spesa integra un fatto impeditivo, da provare a carico del debitore; nondimeno tale errore non rilevava perché la decisione restava ferma sulla ratio non impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Suprema Corte ha affermato che il tetto di spesa in materia sanitaria è un vincolo ineludibile e che l'eventuale aumento tariffario non comporta la caducazione o l'aumento automatico del budget, ma al più la rideterminazione del volume delle prestazioni remunerabili per mantenere invariato il limite di spesa. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
il superamento del tetto di spesa/capacità operativa massima integra un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni sanitarie e la relativa prova incombe sul debitore, non sulla struttura accreditata
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta dalla Corte di cassazione quando la decisione risulti comunque fondata su una diversa ratio non censurata o su un diverso corretto principio di diritto
richiamato nel ragionamento della Corte in relazione al principio di non contestazione, quale parametro che la ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre se intendeva censurare l'apprezzamento del giudice di merito
art. 8 quinquies, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 229/1999
le Regioni devono garantire il rispetto del limite di remunerazione delle strutture accreditate correlato ai volumi di prestazioni, prevedendo che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari nel corso dell'anno, il volume massimo di prestazioni remunerate sia rideterminato nella misura necessaria a mantenere invariati i limiti di spesa
art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. 229/1999
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla determinazione del budget e sul rapporto tra volumi di prestazioni e remunerazione tariffaria
art. 8 sexies, comma 4, d.lgs. 229/1999
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate
L. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. o)
la disposizione è stata ritenuta dalla Corte d'appello di natura transitoria e applicabile al solo triennio 2007-2009; la Cassazione non ha messo in discussione questo passaggio, ma ha deciso la controversia sulla diversa ratio del tetto di spesa
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e amministrazione sanitaria, il superamento del tetto di spesa o della capacità operativa massima costituisce fatto impeditivo della pretesa remunerativa e deve essere provato dal soggetto che lo allega.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse, anche se le altre censure fossero fondate.
- La censura del principio di non contestazione in cassazione richiede una puntuale indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, perché il giudice di legittimità deve poter verificare la portata delle contestazioni svolte nei gradi di merito.
- In materia di prestazioni sanitarie remunerate a tariffa, un aumento della tariffa non determina automaticamente un aumento del budget: il vincolo di spesa resta prioritario e può comportare solo una riduzione del volume delle prestazioni remunerabili.
- Il rispetto del tetto di spesa sanitaria è considerato un vincolo ineludibile, posto a bilanciamento del diritto alla salute con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
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