Ordinanza n. 946/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2025, notificata il 25 ottobre 2025, con la quale il Ministero ha concluso negativamente la procedura di passaggio ai ruoli civili del ricorrente, ivi compresa la nota di rigetto del 30 luglio 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 dicembre 2026; del provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno in data 4 novembre 2025, notificato all’interessato il 27 novembre 2025, con cui l’amministrazione ha dispensato dal servizio il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del passaggio ai ruoli civili del Ministero dell'Interno e successivo provvedimento di dispensa dal servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota ministeriale che aveva concluso negativamente la procedura di transito dai ruoli della Polizia di Stato ai ruoli civili del Ministero dell'Interno, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di dispensa dal servizio. Ha contestato la legittimità della conclusione negativa della procedura di transito e della dispensa, prospettando censure non analiticamente riprodotte nell'ordinanza. Il procedimento di transito era rimasto senza esito positivo poiché il ricorrente, pur beneficiando dell'aspettativa retribuita prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 339/1982, non si era presentato alla visita medica necessaria per verificare l'idoneità ai ruoli civili, nonostante otto convocazioni ricevute tra il 2022 e il 2025. L'amministrazione gli aveva inoltre comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, avvertendolo che la mancata presentazione alle visite avrebbe impedito la definizione positiva del transito, e aveva successivamente fissato un'ulteriore visita, alla quale il ricorrente non si era comunque presentato. Il Ministero aveva anche dedotto l'assenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego previsti dall'art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, in ragione di più condanne penali irrevocabili e di due procedimenti penali pendenti. Quanto alla dispensa, il ricorrente era stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio nei ruoli della Polizia di Stato da una commissione medica nel 2021, per una pluralità di patologie; tale giudizio medico non era stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Quanto al diniego di transito, ha ritenuto rilevante la mancata partecipazione del ricorrente alle visite mediche, nonostante le ripetute convocazioni e il preavviso di rigetto, poiché tale condotta aveva impedito all'amministrazione di accertare l'idoneità fisica ai ruoli civili. Ha inoltre considerato che il mero decorso del termine di 150 giorni dalla domanda di transito non comporta automaticamente l'assunzione, né esaurisce la procedura mediante silenzio-assenso: il transito costituisce una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona soltanto con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. L'assenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego previsti dall'art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è stata ritenuta comunque ostativa alla stipula del contratto. Il TAR ha richiamato anche il rischio di una diversa interpretazione dell'art. 8 d.P.R. n. 339/1982, che imporrebbe l'assunzione per il solo decorso del termine anche in mancanza dei requisiti di idoneità fisica, professionale e morale. Quanto ai motivi aggiunti contro la dispensa, il giudice ha rilevato che il provvedimento si fondava sul giudizio di permanente inidoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, adottato dalla competente commissione medica nel 2021 e non impugnato, con conseguente difetto di fumus anche per tale censura. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il transito dai ruoli della Polizia di Stato ai ruoli civili non si perfeziona per il solo decorso del termine di 150 giorni dalla domanda quando manchino gli accertamenti e i requisiti necessari; la procedura è a formazione progressiva e si completa con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato per avvertire l'interessato che la mancata presentazione alle convocazioni del collegio medico avrebbe impedito la definizione positiva della procedura di transito.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
La mancanza dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, anche in relazione a condanne penali irrevocabili e procedimenti penali pendenti secondo quanto dedotto dall'amministrazione, costituisce causa ostativa alla stipula del contratto di lavoro nei ruoli civili.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris.
artt. 3, 54 e 97 Cost.
Sono richiamati in relazione ai dubbi di legittimità costituzionale che deriverebbero dall'automatico accesso ai ruoli civili per il solo decorso del termine, anche in assenza dei requisiti essenziali di idoneità e accesso.
Massime di principio
- La procedura di transito dai ruoli della Polizia di Stato ai ruoli civili non si perfeziona per il solo decorso del termine previsto dall'art. 8 d.P.R. n. 339/1982: il silenzio eventualmente formatosi costituisce soltanto un passaggio di una fattispecie a formazione progressiva, che richiede il completamento degli accertamenti e dei requisiti necessari e si perfeziona con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- La mancata presentazione dell'interessato alle visite mediche ripetutamente convocate dall'amministrazione impedisce l'accertamento dell'idoneità fisica necessaria per il transito nei ruoli civili e può giustificare la conclusione negativa della procedura, soprattutto quando l'interessato sia stato previamente informato di tale conseguenza ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.
- Anche nell'ambito del transito dai ruoli militari o di polizia ai ruoli civili devono sussistere i requisiti generali di accesso al pubblico impiego; la loro mancanza impedisce la stipula del contratto individuale di lavoro e preclude l'assunzione.
- Il provvedimento di dispensa fondato su un giudizio di permanente inidoneità al servizio, adottato dalla competente commissione medica e non tempestivamente impugnato, non presenta un sufficiente fumus boni iuris quando venga contestato soltanto in occasione dell'impugnazione della successiva dispensa.
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